Ordinanza n. 1290/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego del visto nazionale per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a L'Avana in data 8.1.2025 e notificato in data 20.10.2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto nazionale per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia a L’Avana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto nazionale per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice rileva, in via sommaria, l’assenza del fumus boni iuris: l’istruttoria amministrativa risulta completa e il diniego è fondato sull’assenza dei presupposti linguistici e reddituali necessari ai fini della permanenza in Italia, nonché sul previo rigetto di altre istanze già presentate dal ricorrente. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a evidenziare un rischio migratorio. L’ordinanza segnala inoltre profili problematici relativi alla procura in atti, senza tuttavia fondare espressamente su di essi la decisione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo non sussistente il fumus boni iuris. In particolare, all’esito dell’esame sommario proprio della fase cautelare, ha considerato completa l’istruttoria che ha condotto al diniego e ha ritenuto rilevanti l’assenza dei requisiti linguistici e reddituali, i precedenti rigetti di altre istanze e il conseguente rischio migratorio evidenziato dall’Amministrazione. Non viene formulata una decisione definitiva sul merito dell’impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per assenza del fumus boni iuris, non risultando sufficientemente sostenibili, allo stato degli atti, le censure contro il diniego del visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione, senza necessità di disporre la misura cautelare richiesta.
- Nel giudizio contro il diniego di un visto nazionale, la completezza dell’istruttoria e la mancata dimostrazione dei presupposti linguistici e reddituali possono sostenere, in sede cautelare, la valutazione amministrativa del rischio migratorio.
- Il previo rigetto di altre istanze presentate dal richiedente può essere considerato, insieme agli altri elementi istruttori, nella valutazione cautelare del rischio migratorio.
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