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Ordinanza

Ordinanza n. 2530/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza - ai decreti ingiuntivi adottati dal Tribunale di Milano n. 7029/2017, n. 23587/2017, n. 7217/2018, n. 17118/2018 e n. 1020/2021;

Giustizia amministrativa202401921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 1207/2026, limitatamente alla liquidazione del compenso del Commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio instaurato per l’ottemperanza a cinque decreti ingiuntivi del Tribunale di Milano, il Commissario ad acta delegato ha presentato istanza di correzione di errore materiale. La sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, n. 1207/2026, nella motivazione indicava in euro 2.000,00 il compenso complessivo del Commissario, mentre nel dispositivo liquidava per errore materiale euro 1.200,00. Il ricorrente e l’amministrazione intimata non hanno contestato il punto.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 86 c.p.a., ritenendo che la divergenza tra motivazione e dispositivo costituisse un mero errore materiale, privo di contenuto decisorio autonomo e non oggetto di contestazione. Ha disposto che il punto 3 del dispositivo della sentenza n. 1207/2026 sia sostituito, a cura della Segreteria, con la previsione della liquidazione di euro 2.000,00 al Commissario ad acta delegato, anziché euro 1.200,00, con onere a carico dell’amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la divergenza tra motivazione e dispositivo, quando abbia carattere meramente materiale e non comporti una nuova decisione, può essere corretta con ordinanza.

Massime di principio

  • La discordanza meramente materiale tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza può essere corretta ai sensi dell’art. 86 c.p.a. quando il contenuto corretto risulti con chiarezza dalla motivazione e la correzione non incida sull’effettiva decisione adottata.
  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando il punto interessato non sia oggetto di contestazione e l’intervento si limiti a rendere coerente il dispositivo con la statuizione chiaramente espressa nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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