Sentenza del 27/04/2016 n. 8332 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - Decisione di primo grado - Accoglimento dell'eccezione preliminare del contribuente - Appello dell'Amministrazione limitatamente alla questione preliminare - Rinuncia alla pretesa tributaria - Esclusione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Vanni S.r.l. aveva impugnato una cartella esattoriale relativa a IRPEG, IRAP e IVA per il 1998, eccependo il condono, l'errata determinazione della pretesa e, soprattutto, la tardività della notifica della cartella. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso per la tardività della notifica. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo la validità del proprio appello, contestando l'asserita mancanza o illeggibilità della sottoscrizione, la regolarità della notifica e l'erronea esclusione delle questioni di merito. Ha inoltre sostenuto che l'appello limitato alla questione preliminare non implicasse rinuncia alla pretesa tributaria nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla validità dell'appello, ritenendo che l'autorizzazione ad appellare, apposta dal funzionario competente su un documento unito all'atto, equivalesse alla sottoscrizione dell'appello. Ha inoltre stabilito che l'illeggibilità della firma non comporta invalidità quando sia riconducibile a un organo dell'Amministrazione, salvo prova di falsità o usurpazione. La notifica dell'appello presso la sede legale della società, anziché presso il procuratore costituito, è stata qualificata come nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria per effetto della costituzione in giudizio. La Corte ha infine chiarito che l'Agenzia, appellando soltanto la decisione sulla tardività della notifica, non aveva rinunciato alle questioni di merito, poiché l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 si applica all'appellato e non all'appellante. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina il contenuto e la sottoscrizione dell'atto di appello nel processo tributario.
L'autorizzazione ad appellare rilasciata dal funzionario competente e materialmente unita all'atto può equivalere alla sottoscrizione dell'appello, perché dimostra la conoscenza e l'approvazione del suo contenuto.
Art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la capacità degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di stare in giudizio.
L'Amministrazione può agire in giudizio tramite i propri uffici e funzionari legittimati, senza che sia necessaria la sottoscrizione personale del direttore dell'ufficio centrale.
Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La regola riguarda l'appellato e non l'appellante. Pertanto, l'Amministrazione che impugna una decisione sfavorevole su una questione preliminare non rinuncia automaticamente alla pretesa tributaria di merito.
Art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973
Prevede termini per la notifica della cartella di pagamento.
La tardività della notifica può costituire una questione preliminare capace di incidere sulla validità della riscossione; se la decisione viene impugnata, le questioni di merito possono restare controvertibili.
Artt. 157, 160 e 330 c.p.c.
Disciplinano, tra l'altro, la nullità degli atti processuali e le modalità di notificazione.
La notificazione eseguita presso un luogo comunque riferibile al destinatario, ma non corretto per quello specifico atto, è nulla e non inesistente; la nullità può essere sanata dalla costituzione del destinatario.
Art. 366, n. 1, c.p.c.
Richiede l'indicazione delle parti nel ricorso per cassazione.
L'atto è inammissibile solo quando l'identificazione della parte sia assolutamente impossibile; eventuali elementi integrativi possono essere ricavati anche dagli atti dei precedenti gradi, se richiamati nel ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'Amministrazione che perde per una questione preliminare può appellare soltanto quella questione senza che ciò comporti rinuncia automatica alla pretesa tributaria sostanziale.
- L'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la riproposizione delle questioni non accolte principalmente all'appellato; non può essere utilizzato per presumere una rinuncia dell'Amministrazione appellante.
- Un'autorizzazione ad appellare formalmente collegata all'atto può valere come sottoscrizione, purché provenga dal funzionario competente e consenta di riferire l'atto all'Amministrazione.
- La firma illeggibile di un funzionario pubblico non rende automaticamente nullo l'atto quando la provenienza dall'ufficio sia certa; chi contesta la validità deve dimostrare la falsità o l'usurpazione della firma.
- La notifica effettuata in un luogo riconducibile al destinatario, ma non corretto secondo le regole processuali, è normalmente nulla e non inesistente; la costituzione in giudizio può sanarla.
- Quando una sentenza di primo grado accoglie un'eccezione preliminare e dichiara assorbito il merito, il giudice d'appello, una volta riformata la decisione preliminare, deve poter esaminare anche le questioni sostanziali ancora controverse.
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