Sentenza n. 1814/2026 - Firenze, Sezione 4
per l’annullamento - del provvedimento n. 945468 del 31 ottobre 2024, conosciuto dalla ricorrente il 31 ottobre 2024, con cui Anas s.p.a. ha rigettato l’istanza n. CDG-261432-E del 6 aprile 2023, presentata dalla ricorrente, per l’ “apertura accesso ad uso civile carrabile già presente sul posto”, e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi, e in particolare, della nota n. 748982 del 27 settembre 2023, con cui Anas ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e dell’allegato parere tecnico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione per l’apertura o regolarizzazione di un accesso carrabile esistente alla S.S. 439 al km 23+200, con preavviso di rigetto e parere tecnico negativo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile e del terreno annesso in località Maggiano, aveva chiesto ad Anas il 6 aprile 2023 la regolarizzazione di un accesso carrabile esistente alla S.S. 439, dichiarando che era stato realizzato da Anas durante la costruzione della strada ed era privo di autorizzazione. Anas aveva preavvisato il rigetto e poi respinto l’istanza il 31 ottobre 2024, assumendo che il tratto fosse fuori dal centro abitato e applicando la disciplina degli accessi alle strade extraurbane. La ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza di Anas, poiché la deliberazione della Giunta comunale di Lucca n. 101 del 10 marzo 1999 aveva incluso il tratto dal km 22+567 al km 23+735 tra quelli ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, attribuendo al Comune la competenza autorizzatoria, previo nulla osta dell’ente proprietario; 2) violazione degli artt. 22 e 26 del Codice della strada, dell’art. 45 del d.P.R. 495/1992 e dell’art. 7 del D.M. 19 aprile 2006, oltre a carenza dei presupposti e travisamento, perché la disciplina delle strade extraurbane era stata applicata a un tratto urbano; 3) difetto di motivazione, per mancata esposizione delle ragioni fattuali del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo per incompetenza: la deliberazione comunale di delimitazione del centro abitato, regolarmente adottata ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada, pubblicata e corroborata dalla cartografia prodotta, include il tratto della S.S. 439 al km 23+200 in un centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. La generica affermazione di Anas secondo cui il tratto sarebbe fuori dal centro abitato non supera tali evidenze. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Codice della strada, l’autorizzazione spetta quindi al Comune di Lucca, mentre ad Anas compete il rilascio dell’eventuale nulla osta; l’istanza, pur erroneamente indirizzata direttamente ad Anas, avrebbe dovuto essere reindirizzata al Comune. Il secondo motivo è stato conseguentemente accolto: la disciplina invocata da Anas per le strade extraurbane, compreso l’art. 45, comma 3, del d.P.R. 495/1992, non è applicabile al tratto interessato, che, attraversando il centro abitato individuato dal Comune, assume la classificazione e il regime delle strade urbane. Il TAR ha annullato il diniego. Non ha esaminato autonomamente il terzo motivo, assorbito dall’accoglimento. Spese a carico di Anas, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, d.lgs. 285/1992
Per cui nella fattispecie - dovendo essere pure disattesa la generica e apodittica affermazione di Anas in ordine all’inesistenza di un centro abitato nei pressi dell’accesso in questione - pur se l’ente proprietario della strada è l’Anas, la competenza autorizzatoria spetta al Comune di Lucca, trattandosi appunto di tratto di strada situato all’interno di un centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti; mentre all’Anas spetterà il rilascio dell'eventuale nulla osta.
Per i tratti di strade statali ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni appartiene al Comune, anche se la strada resta di proprietà di Anas; a quest’ultima compete il nulla osta.
art. 4 d.lgs. 285/1992
La ricorrente ha dimostrato che l’accesso di cui si tratta è stato realizzato in prossimità di una strada statale (la SS 439) e che, nel contempo, il Comune di Lucca aveva correttamente espletato la procedura di individuazione del centro abitato prevista dall’art. 4 del d.lgs. 285/1992 (“delimitazione del centro abitato”), senza che l’ANAS avesse opposto alcunché in merito.
La delimitazione del centro abitato adottata dal Comune secondo la procedura prevista dall’art. 4 costituisce il riferimento per stabilire se il tratto di strada ricade nel centro abitato e, di conseguenza, quale amministrazione sia competente.
art. 45, comma 3, d.P.R. 495/1992
Quanto sopra detto comporta necessariamente anche l’accoglimento del secondo motivo, divenendo evidente come le norme richiamate da Anas (in particolare, l’art. 45, comma 3, del d.p.r. n. 495/1992, che disciplina le distanze minime tra accessi “nelle strade extraurbane secondarie”) non si applichino alla fattispecie in esame in quanto riguardano le strade extraurbane, mentre il tratto della SS 439 al km 23+200 attraversa un centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti, come individuato dalla deliberazione di Giunta n. 101/1999; necessariamente, dunque, la strada extraurbana Sarzanese in tale tratto specifico perde la sua originaria classificazione tipologica assumendo automaticamente quella di strada urbana, con conseguente soggezione al relativo regime normativo.
La disciplina delle distanze minime prevista per le strade extraurbane secondarie non si applica al tratto che attraversa un centro abitato; in quel tratto la strada assume classificazione urbana ed è soggetta al relativo regime.
Massime di principio
- Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il Comune è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada; la proprietà della strada non attribuisce all’ente proprietario la competenza a emanare il provvedimento finale.
- La classificazione di un tratto stradale ai fini della competenza autorizzatoria va verificata alla luce della delimitazione del centro abitato adottata dal Comune ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada e degli elementi cartografici che ne comprovino l’inclusione.
- Quando un tratto di strada statale è ricompreso in un centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non è applicabile a quel tratto la disciplina prevista per gli accessi alle strade extraurbane; il tratto assume la classificazione urbana e resta soggetto al relativo regime normativo.
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