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Sentenza

Sentenza n. 2966/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;

Giustizia amministrativa202600648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di ammissione alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell’Interno sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia amministrativa, poiché, a fronte di un’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione non ha concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine previsto dalla legge. Nel corso del giudizio era stata già accolta inaudita altera parte la domanda cautelare, con ordine al Ministero dell’Interno di provvedere sull’istanza entro dieci giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione. Ha ritenuto che il d.lgs. n. 142/2015 ponga specifici obblighi amministrativi in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza e che, in applicazione del generale dovere di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, l’Amministrazione dovesse pronunciarsi sull’istanza. L’inerzia è stata ritenuta contrastante con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il buon andamento di cui all’art. 97 Cost. L’Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza su istanza di parte. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, che dovrà provvedere, anche tramite funzionario delegato, entro i successivi trenta giorni dalla richiesta dell’interessato. Le spese di lite sono state integralmente compensate; la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato decreto, ove ne ricorrano i presupposti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina la posizione del richiedente protezione internazionale e pone a carico dell’Amministrazione specifici obblighi in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento concorre a fondare l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l’adozione del decreto cautelare inaudita altera parte con ordine provvisorio di provvedere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha concorso a giustificare l’oscuramento dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un richiedente protezione internazionale presenta ritualmente un’istanza di ammissione alle misure di accoglienza, l’Amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
  • Il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza è illegittimo quando il procedimento non viene concluso nel termine stabilito, anche in ragione degli specifici obblighi amministrativi previsti dal d.lgs. n. 142/2015.
  • In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, subordinandone l’intervento a un’apposita istanza dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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