Sentenza n. 921/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 20/09/2025 alla Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della Protezione Internazionale ed alla Questura di Caserta, concernente la documentazione inerente al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di accesso inviata tramite PEC il 20 settembre 2025 alla Questura di Caserta e alla Commissione Territoriale di Caserta. L'istanza riguardava la visione e l'estrazione di copia della documentazione, analiticamente indicata, relativa al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. La Questura, con comunicazione del 23 settembre 2025, si è limitata a comunicare che la pratica era sospesa in attesa del parere della Commissione Territoriale. La ricorrente ha dedotto che tale comunicazione non rispondeva alla richiesta di ostensione e che la documentazione era necessaria per acquisire elementi utili alla proposizione di un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. dinanzi al giudice ordinario, volto all'accertamento della protezione speciale e alla condanna al rilascio del relativo titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha riconosciuto in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), e dell'art. 24 della l. 241/1990, poiché la documentazione era riferita a un procedimento amministrativo riguardante direttamente la sua posizione e risultava necessaria per acquisire elementi utili alla tutela dei suoi diritti e per articolare le difese anche in sede giudiziaria. La comunicazione della Questura relativa alla sospensione della pratica non è stata considerata idonea a soddisfare la domanda di accesso. Il ricorso è stato accolto e l'amministrazione è stata ordinata di esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso, utilizzato dalla ricorrente contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse “diretto, concreto ed attuale”
Il giudice ha ritenuto sussistente l'interesse della richiedente perché gli atti riguardavano direttamente il procedimento amministrativo relativo al suo permesso di soggiorno ed erano funzionali alla tutela della sua posizione giuridica.
art. 24 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del diritto di accesso agli atti richiesti, anche in funzione della predisposizione della difesa in giudizio.
art. 281-decies c.p.c.
La norma è indicata dalla ricorrente quale base processuale dell'azione che intendeva eventualmente proporre dinanzi al giudice ordinario; la necessità di predisporre tale difesa ha concorso a dimostrare l'interesse concreto e attuale all'accesso.
Massime di principio
- Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso documentale quando gli atti richiesti riguardano un procedimento amministrativo concernente direttamente il richiedente e sono necessari per acquisire elementi utili alla tutela della sua posizione giuridica, anche mediante la predisposizione di una difesa giudiziale.
- La comunicazione con cui l'amministrazione si limita a informare l'interessato che il procedimento è sospeso in attesa di un parere non soddisfa una specifica istanza di visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento.
- Quando il diritto di accesso è riconosciuto, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta entro un termine determinato e condannare l'amministrazione soccombente alle spese di lite.
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