Sentenza del 21/11/2018 n. 30054 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO Controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Sede dell'ente impositore - Rilevanza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava una cartella relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e alla TARSU 2006, contestando la mancata prova della notificazione degli accertamenti presupposti. La CTP di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente la CTP di Milano perché gli atti impositivi provenivano dal Comune di Milano. La ricorrente sosteneva invece che la competenza dovesse spettare alla CTP di Roma, sede dell'agente della riscossione che aveva emesso la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la competenza della CTP di Milano. In base all'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2016, la competenza territoriale nelle controversie contro il concessionario della riscossione si determina con riferimento alla sede dell'ente impositore, non a quella dell'agente della riscossione. La causa doveva quindi essere riassunta davanti alla CTP di Milano entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è collegata alla sede dell'ente impositore che ha emesso l'atto impugnato.
Nelle controversie promosse contro l'agente della riscossione, la commissione competente è quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore, anche quando la sede del concessionario si trova in una provincia diversa.
Art. 5, commi 3 e 5, d.lgs. n. 546 del 1992
La riassunzione davanti alla commissione dichiarata competente deve essere effettuata entro il termine fissato nella sentenza o, in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione; in caso contrario il processo si estingue.
La parte può riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente; la riassunzione tempestiva consente la prosecuzione del processo, mentre l'omessa riassunzione comporta l'estinzione.
Art. 39, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1999
La disposizione non modifica il criterio generale di competenza territoriale applicabile quando agente della riscossione ed ente impositore hanno sedi diverse.
Art. 24 della Costituzione
La Corte costituzionale ha ritenuto contrario al diritto di difesa imporre al contribuente di recarsi presso la sede dell'agente della riscossione, quando questa sia lontana da quella dell'ente impositore.
Sentenza Corte costituzionale n. 44 del 2016
Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il criterio che individuava la competenza nella sede del concessionario della riscossione, sostituendolo con quello della sede dell'ente impositore.
Art. 59, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 546 del 1992
Consente, in determinate ipotesi, di impugnare la pronuncia che dichiara l'incompetenza e ottenere la rimessione della causa al giudice ritenuto competente.
Art. 92 c.p.c.
Le spese della fase di cassazione sono state compensate in ragione della novità e della particolare complessità della questione.
Massime di principio
- Per individuare la commissione tributaria provinciale competente, occorre normalmente fare riferimento alla sede dell'ente impositore che ha emesso l'atto sostanziale contestato, non alla sede dell'agente della riscossione.
- Il concessionario della riscossione è considerato, ai fini della competenza territoriale, una longa manus dell'ente impositore; la diversa sede dell'agente non radica una competenza alternativa.
- Il criterio vale anche quando il contribuente contesta vizi della cartella, come la mancata notificazione degli atti presupposti, senza che rilevi la distinzione tra motivi riguardanti l'ente impositore e motivi riguardanti l'agente della riscossione.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale non definisce il merito della controversia: il processo deve essere tempestivamente riassunto davanti al giudice indicato, altrimenti si estingue.
- Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale incidono anche sui processi in corso, purché non vi sia una situazione già definitivamente esaurita.
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