Cassazione Penale, Sentenza n. 11166/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 452-septies c.p. sollevando due motivi: (1) vizio di motivazione e mancata prova dell'elemento soggettivo, sostenendo che si trattò di una mera incomprensione con le forze dell'ordine e che i militari non avrebbero indicato le ragioni dell'accesso; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p., asserendo la lieve entità del fatto (assenza di danno, possibilità di accesso successivo, assenza di abitualità e precedenti), e chiedendo l'esclusione della punibilità per particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente effettuasse una rivalutazione personale dei fatti ammettendo una "mirata rilettura" non consentita in sede di legittimità; la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta coerente e logica nel ritenere che l'imputato avesse impedito l'accesso agli operanti (tra l'altro con riferimento alla vicinanza dei cancelli e a precedenti analoghi controlli). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto assente la lieve entità del fatto: l'impossibilità del controllo nella data prescelta e l'atteggiamento imperativo del rifiuto hanno caratterizzato la fattispecie come non esigua. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 452-septies cod. pen.
La norma è stata interpretata come fattispecie idonea a punire sia l'impedimento o l'ostacolo materiale all'accesso ai luoghi (prima parte, forma vincolata) sia qualsiasi condotta dotata di efficacia causale nel compromettere i risultati delle attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza (seconda parte, forma libera). Include anche condotte come by-pass degli scarichi, occultamento o alterazione dello stato dei luoghi.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata ritenuta non applicabile: la Corte ha valutato che l'offesa non fosse di lieve entità dati l'impedimento concreto al controllo nella data indicata e l'atteggiamento di rifiuto dell'imputato.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Richiamata come criterio di riferimento per valutare la gravità del fatto ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha ricordato che non è sempre necessario esaminare tutti gli elementi elencati, purché vengano indicati quelli ritenuti rilevanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per stabilire l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione del pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione, pur ritenendo che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti basata su una "mirata rilettura" degli elementi probatori: i motivi devono rilevare vizio giuridico o macroscopica illogicità della motivazione.
- Per contestare l'elemento soggettivo in reati di impedimento ai controlli è necessario fornire elementi che rendano la ricostruzione del giudice del merito manifestamente erronea o contraddittoria; mere alternative plausibili o interpretazioni diverse non bastano.
- La fattispecie di cui all'art. 452-septies c.p. viene interpretata in senso ampio: non solo il rifiuto fisico dell'accesso ma qualsiasi condotta con efficacia causale nel compromettere l'esito dei controlli può integrare il reato.
- L'istituto dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è applicato restrittivamente quando l'ostacolo abbia concreti riflessi sull'impossibilità del controllo o quando il rifiuto sia imperativo; il giudice deve indicare i criteri rilevanti ai sensi dell'art. 133 anche senza elencarli tutti.
- Chi propone ricorso in cassazione va incontro, in caso di inammissibilità, all'onere delle spese processuali e a possibili sanzioni pecuniarie (anche alla Cassa delle Ammende): è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza giuridica del motivo di impugnazione.
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