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Sentenza

Sentenza n. 11041/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 156/202, resa all’esito del giudizio di cui al ricorso iscritto al n. R.G. 29283/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202602820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione, nonostante il passaggio in giudicato, alla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 156/202, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine al Ministero e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. Il TAR ha verificato la rituale notificazione del ricorso, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.; ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato del Tribunale ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza, assicurando alla ricorrente l'attribuzione della Carta docente per gli anni riconosciuti e il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni per provvedere dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Il Collegio ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa e della serialità dei giudizi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Regola il procedimento per l'ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni debitrici; il decorso del termine consente la proposizione dell'azione esecutiva.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dal titolo giudiziale per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al vincitore del giudizio il conseguimento concreto e integrale dell'utilità riconosciuta dal titolo giudiziale, anche quando l'amministrazione ometta, apertamente o implicitamente, di conformarsi al giudicato.
  • L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o esigenze finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, residuando eventualmente una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità esecutive.
  • L'inerzia dell'amministrazione, protrattasi dopo il passaggio in giudicato del titolo e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento né adduca una giustificazione idonea.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine e alla richiesta del ricorrente.
  • La competenza territoriale nel giudizio di ottemperanza si determina secondo l'art. 113, comma 2, c.p.a.; verificata la definitività del titolo e la ritualità della notificazione, il ricorso è ammissibile.
  • Quando l'inerzia amministrativa determina la necessità di instaurare un ulteriore giudizio per ottenere l'esecuzione di un titolo già definitivo, la soccombenza dell'amministrazione giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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