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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3577/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

Nel periodo dal 29 aprile 2011 al 27 giugno 2014 la società armatrice pagò, in regime di abbonamento annuale, la tassa di ancoraggio prevista dal D.P.R. n. 107 del 2009 per navi che facevano scalo in porti extra UE. Il 22 agosto 2014 chiese alla Capitaneria di Porto, all’Autorità portuale e all’Agenzia delle dogane l’annullamento in autotutela degli atti di liquidazione e il rimborso delle somme, sostenendo che le aliquote applicate ai trasporti da o verso porti extra UE fossero più elevate di quelle previste per i trasporti unionali e incompatibili con il diritto dell’Unione. L’Agenzia respinse l’istanza, affermando di essere competente soltanto per la riscossione e non per la determinazione del tributo. La CTP di Roma respinse il ricorso contro il diniego e la CTR del Lazio confermò la decisione con sentenza n. 6821/9/17, depositata il 23 novembre 2017. In Cassazione la società propose tre motivi: con il primo denunciò la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che né l’ordine di introito né la bolletta fossero autonomamente impugnabili; con il secondo invocò l’art. 91 del D.P.R. n. 43 del 1973, l’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e l’art. 24 Cost., sostenendo che la domanda dovesse qualificarsi come istanza di rimborso e che il diniego fosse il primo atto utile per contestare la pretesa, altrimenti con lesione del diritto di difesa; con il terzo denunciò motivazione apparente per l’omessa pronuncia sulle censure di merito relative alla compatibilità unionale delle aliquote. In subordine chiese il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi, esaminati unitariamente. Ha escluso la motivazione apparente perché la CTR aveva spiegato in modo lineare e argomentato che l’istanza aveva come contenuto principale la richiesta di annullamento in autotutela e che il rimborso era richiesto come conseguenza dell’eventuale annullamento. Ha ritenuto non più censurabile in Cassazione l’accertamento di fatto, congruamente motivato, sulla natura dell’istanza. Nel merito, ha stabilito che l’ordine di introito formato dalla Capitaneria di Porto è l’atto impositivo, perché individua il tributo, il suo ammontare e il soggetto obbligato; l’Agenzia delle dogane svolge invece soltanto funzioni esecutive di riscossione. La bolletta, recando gli estremi dell’ordine di introito e i dati relativi alla pretesa, costituisce il primo atto utile per contestare l’imposizione, e poteva essere impugnata congiuntamente all’ordine, anche se quest’ultimo non fosse stato previamente comunicato. Non sussistevano quindi violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 o lesione dell’art. 24 Cost. La Corte ha rilevato inoltre che, rispetto al pagamento del 27 giugno 2014, al momento dell’istanza del 22 agosto 2014 erano ancora pendenti i termini per il ricorso, mentre per i pagamenti anteriori i termini erano già decorsi; l’impugnazione del successivo diniego non poteva essere utilizzata per contestare tardivamente gli atti impositivi. Ha escluso la pertinenza dell’art. 91 del D.P.R. n. 43 del 1973, riferito a somme versate in eccesso per errori di calcolo o per un diritto diverso da quello tariffario, fattispecie non dedotte, e ha ritenuto non pertinente anche il richiamo alla L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 1, poiché il giudizio non aveva ad oggetto una domanda di rimborso. Ha disatteso il richiamo al principio solve et repete: il pagamento non era condizione giuridica per accedere alla tutela giudiziaria, ferma la possibilità di ricorrere anche a rimedi cautelari; l’eventuale impedimento alla partenza della nave in caso di mancato pagamento costituiva un condizionamento di fatto. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta per carenza di rilevanza, essendo attinente al merito delle aliquote e non decisiva rispetto alla questione dell’impugnabilità e della qualificazione dell’istanza. La società è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 10.260,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    Ne deriva che la bolletta di riscossione sicuramente integra, al di là di ogni altra considerazione, il primo atto “utile” idoneo a consentire la contestazione dell’atto impositivo.

    La bolletta di riscossione, quando consente di conoscere la pretesa e i riferimenti dell’ordine di introito, costituisce atto utile per contestare l’imposizione; la contestazione può essere proposta congiuntamente contro la bolletta e l’ordine.

  • art. 24 Cost.

    Va esclusa, dunque, ogni asserita lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ovvero la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19: la ricorrente, infatti, legittimamente e congruamente poteva dedurre le sue contestazioni avverso le singole pretese impugnando, congiuntamente, la bolletta di riscossione e l’ordine di introito, da cui l’ininfluenza, a tal fine, della successiva istanza di annullamento in autotutela e conseguente rimborso.

    Il diritto di difesa non è leso quando il contribuente dispone di un atto idoneo a rendere conoscibile la pretesa e può impugnare congiuntamente la bolletta di riscossione e l’ordine di introito; la successiva istanza di autotutela e rimborso non sostituisce tale impugnazione.

  • art. 91 D.P.R. n. 43/1973

    Non è dunque rilevante il richiamo all’art. 91 TULD, che si riferisce a fattispecie del tutto distante da quella in giudizio poichè attiene al rimborso delle maggiori somme versate per errori di calcolo (nella specie assenti e comunque non dedotti) o di un diritto diverso da quello fissato in tariffa (che non sussiste), nè, a maggior ragione, la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 1, restando escluso che il giudizio abbia ad oggetto, come sopra rilevato, una istanza di rimborso.

    La disposizione sul rimborso rileva per le maggiori somme pagate a causa di errori di calcolo o per l’applicazione di un diritto diverso da quello tariffario; non è pertinente quando tali presupposti non sono dedotti e la domanda è stata qualificata come richiesta di autotutela, non come istanza di rimborso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • L’ordine di introito che individua il tributo, il suo ammontare e il soggetto obbligato è l’atto impositivo; l’ufficio che interviene soltanto nella riscossione non ha, per tale ragione, il potere di annullare o disapplicare quell’ordine.
  • La bolletta di riscossione può costituire il primo atto utile per contestare la pretesa tributaria quando rende conoscibili l’oggetto del tributo, gli estremi dell’ordine di introito e i presupposti della riscossione; il contribuente può impugnarla congiuntamente all’ordine di introito.
  • L’istanza diretta principalmente a ottenere l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, con restituzione delle somme quale conseguenza dell’eventuale annullamento, non diventa una domanda di rimborso per il solo fatto che include una richiesta restitutoria; il successivo diniego non consente di riaprire i termini per impugnare gli atti impositivi.
  • La disposizione sul rimborso delle somme indebitamente versate per errori di calcolo o per l’applicazione di un diritto diverso da quello tariffario non è applicabile quando tali presupposti non sono dedotti e la controversia riguarda invece l’impugnazione tardiva di atti impositivi.
  • Il pagamento del tributo non integra, nella disciplina esaminata, una condizione giuridica per l’accesso alla tutela giudiziaria; l’eventuale impossibilità pratica di partire senza aver pagato non equivale a un divieto di agire in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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