Cassazione Civile, Ordinanza n. 37957/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La lite nasce dalla trattenuta operata dalla Cassa, a partire dal febbraio 2009, sulla pensione del resistente, qualificata come contributo di solidarietà in base all'art. 22 del regolamento previdenziale della CNPADC e alle successive delibere attuative. Il Tribunale aveva ritenuto illegittime le trattenute e aveva condannato la Cassa alla restituzione; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto che il contributo di solidarietà fosse legittimo, in quanto previsto dalla normativa interna della Cassa e coerente con il D.Lgs. n. 509/1994, con la L. n. 335/1995, con la L. n. 296/2006, con la L. n. 147/2013, con il D.L. n. 201/2011 e con i principi costituzionali; con il terzo motivo ha contestato la prescrizione decennale applicata dalla Corte territoriale al diritto alla restituzione, ritenendo dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale prevista per i ratei pensionistici e richiamando anche il D.P.R. n. 639/1970, art. 47-bis, oltre agli artt. 2946 e 2948 c.c. e al R.D.L. n. 1827/1935, art. 129.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di introdurre, con propri atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un prelievo di tale natura non attiene alla determinazione del trattamento pensionistico ma integra una prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dalla legge. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, affermando che l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute non è soggetta alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma all'ordinaria prescrizione decennale, poiché si tratta di un credito restitutorio autonomo rispetto alla pensione e non di una domanda di riliquidazione del trattamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore del resistente.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. n. 509/1994
non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di imporre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, al di fuori di una base legale
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
non può fondare, da solo, un prelievo patrimoniale sui trattamenti pensionistici già liquidati
Delibera CNPADC del 27.6.2013
non è idonea a introdurre legittimamente un contributo di solidarietà su pensioni già determinate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente come base del sistema, ma ritenuto non sufficiente a legittimare il prelievo interno contestato
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente, senza incidere sul divieto per la Cassa di imporre unilateralmente il contributo
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato nel quadro dei contributi di solidarietà, ma il prelievo resta qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di giustificare l'intervento sulla prestazione pensionistica
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a legittimare il prelievo imposto da fonte regolamentare
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, imponibile solo con legge
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel contesto del sistema previdenziale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 2946 c.c.
prescrizione ordinaria decennale applicabile all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute
art. 2948 c.c.
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile e riguardi ratei dovuti come tali
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma non applicabile alla fattispecie restitutoria
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
non si applica perché la controversia non riguarda una riliquidazione di trattamenti pensionistici ma la ripetizione di indebito per trattenute illegittime
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e per la memoria depositata
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore che ha dichiarato di averne diritto
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Cass., sez. un., n. 17742/2015
afferma che la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede liquidità ed esigibilità del credito
Corte cost. n. 173/2016
qualifica l'analogo prelievo come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono incidere sui criteri di determinazione delle prestazioni pensionistiche nei limiti consentiti dalla legge e del rispetto del principio del pro rata, ma non possono introdurre autonomamente prelievi patrimoniali su pensioni già determinate, anche se denominati contributi di solidarietà.
- Un prelievo che non modifica i criteri di calcolo della pensione ma opera come trattenuta successiva sul trattamento già liquidato ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa ai sensi dell'art. 23 Cost.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile e riguardi ratei dovuti come tali; se invece si agisce per la restituzione di somme indebitamente trattenute, il diritto ha natura autonoma e si prescrive nell'ordinario termine decennale.
- Non è corretto estendere alla ripetizione di trattenute illegittime la disciplina della riliquidazione dei trattamenti pensionistici, poiché la domanda restitutoria non coincide con la domanda di pagamento di ratei pensionistici arretrati.
- rami
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