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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37957/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La lite nasce dalla trattenuta operata dalla Cassa, a partire dal febbraio 2009, sulla pensione del resistente, qualificata come contributo di solidarietà in base all'art. 22 del regolamento previdenziale della CNPADC e alle successive delibere attuative. Il Tribunale aveva ritenuto illegittime le trattenute e aveva condannato la Cassa alla restituzione; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto che il contributo di solidarietà fosse legittimo, in quanto previsto dalla normativa interna della Cassa e coerente con il D.Lgs. n. 509/1994, con la L. n. 335/1995, con la L. n. 296/2006, con la L. n. 147/2013, con il D.L. n. 201/2011 e con i principi costituzionali; con il terzo motivo ha contestato la prescrizione decennale applicata dalla Corte territoriale al diritto alla restituzione, ritenendo dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale prevista per i ratei pensionistici e richiamando anche il D.P.R. n. 639/1970, art. 47-bis, oltre agli artt. 2946 e 2948 c.c. e al R.D.L. n. 1827/1935, art. 129.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di introdurre, con propri atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un prelievo di tale natura non attiene alla determinazione del trattamento pensionistico ma integra una prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dalla legge. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, affermando che l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute non è soggetta alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma all'ordinaria prescrizione decennale, poiché si tratta di un credito restitutorio autonomo rispetto alla pensione e non di una domanda di riliquidazione del trattamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore del resistente.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. n. 509/1994

    non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di imporre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, al di fuori di una base legale

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    non può fondare, da solo, un prelievo patrimoniale sui trattamenti pensionistici già liquidati

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    non è idonea a introdurre legittimamente un contributo di solidarietà su pensioni già determinate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente come base del sistema, ma ritenuto non sufficiente a legittimare il prelievo interno contestato

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente, senza incidere sul divieto per la Cassa di imporre unilateralmente il contributo

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato nel quadro dei contributi di solidarietà, ma il prelievo resta qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di giustificare l'intervento sulla prestazione pensionistica

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a legittimare il prelievo imposto da fonte regolamentare

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, imponibile solo con legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto del sistema previdenziale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2946 c.c.

    prescrizione ordinaria decennale applicabile all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute

  • art. 2948 c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile e riguardi ratei dovuti come tali

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma non applicabile alla fattispecie restitutoria

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970

    non si applica perché la controversia non riguarda una riliquidazione di trattamenti pensionistici ma la ripetizione di indebito per trattenute illegittime

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per la memoria depositata

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore che ha dichiarato di averne diritto

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato dovuto in caso di rigetto

  • Cass., sez. un., n. 17742/2015

    afferma che la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede liquidità ed esigibilità del credito

  • Corte cost. n. 173/2016

    qualifica l'analogo prelievo come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono incidere sui criteri di determinazione delle prestazioni pensionistiche nei limiti consentiti dalla legge e del rispetto del principio del pro rata, ma non possono introdurre autonomamente prelievi patrimoniali su pensioni già determinate, anche se denominati contributi di solidarietà.
  • Un prelievo che non modifica i criteri di calcolo della pensione ma opera come trattenuta successiva sul trattamento già liquidato ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile e riguardi ratei dovuti come tali; se invece si agisce per la restituzione di somme indebitamente trattenute, il diritto ha natura autonoma e si prescrive nell'ordinario termine decennale.
  • Non è corretto estendere alla ripetizione di trattenute illegittime la disciplina della riliquidazione dei trattamenti pensionistici, poiché la domanda restitutoria non coincide con la domanda di pagamento di ratei pensionistici arretrati.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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