Sentenza n. 606/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - dell’autorizzazione ex art. 87 d.lgs n. 259/2993 rilasciata mediante silenzio-assenso dal Comune di Grottaferrata relativamente all'istanza presentata da Iliad Italia S.p.a. prot. 30021 del 6.8.2018; - della determinazione dirigenziale n. 75 del 4.2.2020, a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia, mediante cui l’Amministrazione comunale ha accertato “la regolarità amministrativa del procedimento collegato, dal momento che risulta definitivamente acclarato, in riferimento alla richiamata istanza, l’intervenuto silenzio assenso in applicazione dell’art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003, alternativo al rilascio dell’autorizzazione prevista per legge”; - ove occorra, della determinazione n. G11955 dell’11.9.2019 della Regione Lazio, ignota nell’esatto contenuto, mediante cui è stata assentita l’autorizzazione paesaggistica; - di ogni ulteriore atto presupposto, seguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. 259/2003 formatasi mediante silenzio-assenso per una stazione radio base, determinazione comunale ricognitiva della regolarità del procedimento e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari frontisti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base, deducendo: violazione dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza previsto dall’art. 87, comma 4, d.lgs. 259/2003; mancata formazione del silenzio-assenso, sia perché il Comune aveva ordinato di non proseguire l’attività per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e sismica, sia perché non sarebbe decorso il termine previsto dalla legge; carenza dell’autorizzazione sismica; violazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, con riguardo alla distanza dagli immobili vicini; omessa istruttoria sulla possibilità di localizzare l’impianto in un’area preferenziale e sull’eventuale presenza di siti sensibili. Con i motivi aggiunti hanno inoltre dedotto la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica, il superamento del limite di altezza e la visibilità dell’impianto, l’omessa verifica della legittimità edilizia dello stato dei luoghi e l’ulteriore violazione del regolamento comunale per la presenza di attività sociosanitarie nelle vicinanze. Il Comune e le società controinteressate hanno eccepito il difetto di interesse e la non proponibilità del ricorso collettivo, oltre alla mancata notificazione a una società proprietaria dell’infrastruttura, e hanno contestato nel merito tutte le censure.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La vicinanza degli immobili, la proprietà o residenza dei ricorrenti e la prospettazione di possibili pregiudizi alla salute, all’ambiente e al valore economico degli immobili sono state ritenute sufficienti a radicare l’interesse a ricorrere; l’effettiva sussistenza dei pregiudizi attiene al merito. È stato ritenuto ammissibile anche il ricorso collettivo, poiché le domande avevano identico oggetto, riguardavano i medesimi atti e si fondavano sui medesimi motivi, senza conflitti di interesse. Nel merito, il primo motivo è stato accolto: il Comune non aveva adempiuto all’obbligo di pubblicizzare l’istanza, obbligo finalizzato a consentire la partecipazione dei soggetti portatori di un interesse qualificato, tra cui i proprietari esposti alle emissioni e interessati alla localizzazione urbanistico-edilizia dell’impianto. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto: l’ordinanza comunale del 14 settembre 2018 non costituiva un definitivo diniego, ma consentiva la conformazione dell’attività mediante l’acquisizione dei pareri mancanti; l’avvio dei lavori prima della scadenza del termine per il silenzio-assenso è stato ritenuto irrilevante ai fini della legittimità del titolo. Sono stati respinti anche il terzo e il quarto motivo, poiché l’autorizzazione sismica risultava rilasciata e le disposizioni invocate non imponevano una distanza minima dell’impianto dagli immobili limitrofi. Sono stati invece accolti il quinto motivo e la censura corrispondente dei motivi aggiunti: non risultava svolta alcuna istruttoria sulla possibilità di localizzare l’impianto in un’area preferenziale né sull’esistenza di siti sensibili nelle vicinanze. Sebbene l’installazione fosse consentita anche fuori dalle aree preferenziali, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare le ragioni della mancata localizzazione in tali aree, anche in relazione alle esigenze di copertura della rete. Le difese comunali successive non potevano sostituire l’istruttoria mancante. Le ulteriori censure dei motivi aggiunti sono state respinte: eventuali violazioni delle prescrizioni paesaggistiche avrebbero potuto giustificare successivi provvedimenti amministrativi, ma non determinavano l’illegittimità originaria dell’autorizzazione; l’asserita illiceità edilizia dell’area, comunque non adeguatamente dimostrata, era inidonea a rendere illegittima l’autorizzazione dell’impianto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti e l’autorizzazione è stata annullata. Il Comune, Iliad e PTI Italia sono stati condannati in solido alle spese; le spese con Cellnex sono state compensate per la sua carenza di legittimazione passiva.
Norme richiamate
art. 87, comma 4, d.lgs. 259/2003
«lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto»
L’obbligo di pubblicità dell’istanza è funzionale a consentire la partecipazione dei soggetti portatori di un interesse qualificato alla realizzazione dell’impianto; la sua violazione determina l’illegittimità dell’autorizzazione.
art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003
Disciplina la formazione del silenzio-assenso sull’istanza per l’installazione dell’impianto; nel caso concreto l’ordinanza comunale non è stata ritenuta un diniego definitivo e non ha impedito la formazione del titolo tacito.
artt. 87 e 88 d.lgs. 259/2003
Costituiscono la disciplina ratione temporis applicabile al procedimento autorizzatorio per la realizzazione della stazione radio base.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Richiamato nell’ordinanza comunale quale base della possibilità di conformare l’attività alla normativa vigente; il relativo atto non è stato considerato un definitivo diniego dell’autorizzazione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disciplina dei vizi formali non invalidanti non è applicabile alla violazione dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza previsto dall’art. 87, comma 4, d.lgs. 259/2003.
artt. 3 e 5 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile, adottato con deliberazione C.C. n. 61 del 28 dicembre 2005
Impongono una specifica considerazione delle aree preferenziali e richiedono un’istruttoria sulle ragioni dell’eventuale localizzazione dell’impianto al di fuori di esse, nonché sulla presenza di siti sensibili nelle vicinanze.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
Le disposizioni richiamate dai ricorrenti non sono state interpretate come recanti una distanza minima degli impianti dagli immobili limitrofi.
art. 27 l. 182/2025
Le innovazioni normative introdotte dalla disposizione non sono state applicate, perché successive al procedimento esaminato, in ossequio al principio tempus regit actum.
Massime di principio
- L’obbligo di pubblicizzare l’istanza per l’installazione di infrastrutture radioelettriche è funzionale alla partecipazione dei soggetti portatori di un interesse qualificato, inclusi i proprietari o residenti nelle immediate vicinanze esposti agli effetti dell’impianto; la sua omissione determina l’illegittimità dell’autorizzazione e non è sanabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- La vicinanza qualificata a una stazione radio base, accompagnata dalla proprietà o residenza negli immobili adiacenti e dalla prospettazione di possibili pregiudizi alla salute, all’ambiente o al valore patrimoniale, è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere; la verifica dell’effettiva sussistenza del pregiudizio appartiene al merito e non alle condizioni dell’azione.
- Un atto comunale che ordina temporaneamente di non proseguire l’attività per la mancanza di pareri e consente la conformazione dell’intervento mediante l’acquisizione degli atti necessari non equivale a un diniego definitivo e non impedisce, una volta colmate le carenze, la formazione del silenzio-assenso previsto per l’autorizzazione dell’impianto.
- Quando la disciplina comunale individua aree preferenziali per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, l’installazione fuori da tali aree non è in assoluto vietata, ma l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e motivare le ragioni della scelta, anche in relazione alle esigenze di copertura della rete e all’eventuale presenza di siti sensibili.
- Le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica, successive o attinenti alla fase di esecuzione dell’intervento, possono giustificare autonomi provvedimenti repressivi o ripristinatori, ma non determinano di per sé l’illegittimità originaria dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.
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