Cassazione Penale, Sentenza n. 24364/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/09/2021 che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza penale del Tribunale di Firenze del 01/10/2015. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 629-bis e 161 c.p.p., sostenendo che il suo rifiuto di eleggere domicilio non può essere automaticamente interpretato come volontaria sottrazione al processo e che non era stata verificata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte sua nonostante le notifiche effettuate al difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per conseguenza, ha revocato la sentenza n. 4537 del Tribunale di Firenze del 01/10/2015 nei confronti del ricorrente, sospendendone l'eventuale esecuzione e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente verificato l'effettività del rapporto tra imputato e difensore d'ufficio e la reale conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, nonostante la regolarità formale delle notifiche al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. co. 1 lett. b)
Articolo invocato quale motivo di ricorso per violazione di legge: nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che fosse stata violata la normativa processuale in tema di notificazioni e conoscenza del procedimento, giustificando l'annullamento.
art. 629-bis c.p.p.
Norma relativa alla rescissione del giudicato (richiesta proposta dal ricorrente). Nella decisione è stata ritenuta fondata la censura circa l'assenza di accertamento dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, condizione rilevante ai fini della rescissione.
art. 161 c.p.p.
Prevede la notifica degli atti al difensore quando l'imputato non elegge domicilio o non nomina difensore di fiducia; la Corte ha precisato che la regolarità formale delle notifiche al difensore d'ufficio non equivale automaticamente alla prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendosi comunque verificare l'effettività del rapporto tra difensore e assistito.
art. 161 c.p.p. comma 4 (richiamato)
Richiamato dalla Procura Generale: conferma che, in mancanza di domicilio o difensore di fiducia, le notifiche possono essere effettuate al difensore d'ufficio; la Cassazione ha però precisato i limiti di tale presunzione formale di conoscenza.
Massime di principio
- Il rifiuto di eleggere domicilio non deve essere automaticamente interpretato come volontaria sottrazione al processo: può dipendere da assenza di domicilio idoneo, stato di confusione, ricovero ospedaliero o mancata comprensione dell'atto.
- La notifica regolare al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. ha efficacia formale, ma non prova di per sé l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve verificare l'effettività del rapporto tra imputato e difensore quando rilevante.
- Quando si procede in assenza dell'imputato, il giudice d'appello deve accertare non solo la correttezza formale delle notifiche ma anche che l'imputato abbia avuto effettiva possibilità di conoscere il procedimento; in mancanza di tale verifica può scattare la rescissione o l'annullamento della sentenza.
- Se l'imputato si trova in condizioni che possono aver impedito la comprensione o la ricezione degli atti (es. ricovero, stato di alterazione), è necessario compiere accertamenti specifici prima di ritenere valida la prosecuzione del giudizio in sua assenza.
- Per evitare invalidità processuali le autorità devono documentare l'esistenza e l'effettività del rapporto fiduciario con il difensore cui sono state effettuate le notifiche, o comunque adottare ulteriori misure per assicurare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- In situazioni analoghe, se emerge dubbio sull'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, è probabile che la Corte di legittimità accolga il ricorso per violazione delle norme sulle notificazioni e sulla celebrazione del giudizio in assenza, con conseguente annullamento e rinvio o revoca del provvedimento impugnato.
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