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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36734/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado e confermato la condanna di LOSITO per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. I motivi di doglianza riguardavano: 1) la sussistenza dell'elemento psicologico della bancarotta per distrazione e la valutazione probatoria; 2) la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale e la mancata derubricazione in bancarotta semplice; 3) presunta irrogazione di pena illegale per il calcolo della continuazione e degli effetti delle attenuanti; 4) mancanza di motivazione adeguata circa la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (ridotte in appello da 10 a 5 anni).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e ha accolto il quarto motivo in parte qua. In particolare: ha dichiarato legittime le valutazioni della Corte territoriale circa gli elementi soggettivi e oggettivi dei reati contestati e ha respinto le censure sulla qualificazione; ha ritenuto improcedibile in questa sede la doglianza sulla presunta pena illegale relativa alla continuazione; ha però annullato con rinvio la parte della sentenza che ha determinato la durata delle pene accessorie fallimentari, perché la motivazione era generica e non ha esplicitato i criteri dell'art.133 cod. pen. giustificanti la misura scelta (5 anni) rispetto alla pena principale molto inferiore. La condanna sostanziale e la pena principale (1 anno e 6 mesi, ridotta per il rito abbreviato) sono state confermate; il vizio riguarda solo la determinazione delle pene accessorie e la vicenda è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che individua le sanzioni per i reati fallimentari; la Corte ha valutato che la pena complessiva applicata rientrava nello spazio edittale previsto da tale disposizione.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Prevede la continuazione fallimentare come circostanza aggravante; la Corte ricorda che la configurazione formale della continuazione deve essere bilanciata con le attenuanti ma le relative questioni devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.

  • art. 217 e art. 223 legge fallimentare

    Richiamate nei motivi relativi alla bancarotta fraudolenta documentale e alla valutazione degli elementi costitutivi del reato; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla sussistenza del dolo specifico e della fraudolenza documentale.

  • art. 233 legge fallimentare

    Richiamato nei motivi di censura concernenti la bancarotta per distrazione; la Corte ha ritenuto correttamente motivata la ricostruzione degli indici di fraudolenza e dell'elemento soggettivo.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte di cassazione ha richiamato l'obbligo di motivazione specifica quando le pene accessorie sono fissate in misura elevata rispetto alla pena principale, dovendo esplicitare i criteri soggettivi e oggettivi che giustificano la misura scelta.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il rapporto tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha precisato che l'utilizzo di dette norme nella determinazione della pena non rende la pena illegale se il risultato rientra comunque nello spazio edittale.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio generale sull'aumento di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa al calcolo della pena per continuazione non potesse essere sollevata per la prima volta in cassazione e che la pena risultasse comunque legittima nella specie.

Massime di principio

  • In caso di determinazione delle pene accessorie fallimentari superiore alla media edittale il giudice deve fornire motivazione specifica e adeguata richiamando e applicando i criteri dell'art.133 cod. pen., soprattutto se sussiste divaricazione tra pena principale e pene accessorie.
  • Le censure sulla configurazione della continuazione fallimentare e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti devono essere tempestivamente dedotte nel corso dei gradi di merito; non possono essere sollevate ex novo in Cassazione salvo i casi espressamente consentiti.
  • Per la sussistenza del dolo nella bancarotta fraudolenta (distrazione o documentale) il giudice può inferire l'elemento soggettivo da una serie di indici fattuali e temporali (operazioni tra società vicine nella fase di crisi, cessioni, incassi anomali), purché la motivazione espliciti logicamente tali indici.
  • La qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta piuttosto che semplice richiede una motivazione puntuale sulla destinazione delle somme e sugli elementi che dimostrano l'intento di sottrarre risorse ai creditori o di ostacolare la ricostruzione del patrimonio aziendale.
  • La pena si considera illegale solo se, per specie o per quantità, esce dal sistema sanzionatorio previsto; errori nel percorso argomentativo che però portino a una pena globalmente compatibile con lo spazio edittale non comportano automaticamente la declaratoria di pena illegale.

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