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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13739/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (riesame) che aveva respinto l'istanza ai sensi dell'art. 309 c.p.p. relativa alla custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per reati di estorsione e tentata estorsione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. per deposito dell'ordinanza oltre il termine perentorio di 30 giorni; violazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p. per mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare; e violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in riferimento all'art. 125 c.p.p. (vizi nella motivazione e nella valutazione degli elementi a sostegno della misura).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo, il G.I.P. (16/09/2025) ha revocato la misura cautelare e il ricorrente è stato rimesso in libertà; successivamente i difensori hanno validamente rinunciato al ricorso (atto sottoscritto dal procuratore speciale). La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità e, aderendo all'orientamento maggioritario della giurisprudenza, ha stabilito che tale inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Il provvedimento è datato 07/01/2026.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    La norma fissa il termine per il deposito dell'ordinanza di riesame (30 giorni); il ricorrente denunciava il deposito oltre il termine, ma la Corte non ha esaminato il merito della dedotta violazione in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la revoca della misura.

  • art. 297 c.p.p.

    Riguarda la retrodatazione dei termini di custodia cautelare; il ricorrente lamentava la mancata retrodatazione, ma la questione non è stata valutata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma relativa ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (valutazione dei gravi indizi e necessità della misura); era dedotta la sua errata applicazione, ma non è stata approfondita per sopraggiunta carenza di interesse.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari personali e sui relativi motivi; la presunta violazione è stata eccepita dal ricorrente ma non decisa per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli artt. 274-275 (norme sull'attività probatoria e valutazione degli elementi); la Corte non si è pronunciata nel merito in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte ha interpretato che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta le conseguenze sfavorevoli previste dall'art. 616 (condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria), conformandosi all'orientamento maggioritario della giurisprudenza.

Massime di principio

  • Se, prima della decisione della cassazione, viene meno l'interesse dell'impugnante (es. per revoca della misura cautelare e remissione in libertà), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando la causa della carenza non è imputabile al ricorrente e la rinuncia è validamente formalizzata, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
  • La validità della rinuncia o della manifesta sopravvenuta mancanza di interesse richiede una formalizzazione corretta (es. atto sottoscritto dal difensore con procura speciale); in mancanza di una rinuncia formale e valida, potrebbero seguire conseguenze diverse.
  • Le questioni di merito (es. violazione dei termini di deposito dell'ordinanza o vizi nella motivazione della misura) restano comunque rilevanti, ma non saranno esaminate se il ricorso diventa privo di interesse per sopravvenute modificazioni della situazione processuale.
  • Quando si valuta la strategia processuale, ottenere la revoca della misura nel frattempo può rendere inutili i rimedi di impugnazione; tuttavia, la revoca non costituisce una pronuncia sulla correttezza delle condotte procedimentali contestate e non preclude, se necessario, altre forme di tutela (es. azione risarcitoria) ove rilevanti.

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