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Sentenza

Sentenza del 14/03/2022 n. 8242 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa alla tassazione di una prestazione erogata dal fondo pensione in forma di capitale nel 2006: il ricorrente (Agenzia) impugnava la decisione che aveva riconosciuto al contribuente la deduzione dei contributi versati dal lavoratore (nella misura non eccedente il 4% della retribuzione) e l'applicazione della tassazione ridotta (imponibile al 87,5%). L'Agenzia sosteneva che i contributi al fondo erano volontari/contrattuali e quindi non deducibili dal capitale percepito, e che per somme erogate in forma una tantum nel 2006 non era applicabile la riduzione al 87,5% in quanto la disciplina agevolativa per l'87,5% si applica solo alle erogazioni periodiche e, per gli effetti temporali delle modifiche legislative, non copriva la fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente autorizzato la decurtazione dei contributi versati dal lavoratore e l'applicazione della detrazione del 12,5% (imponibile 87,5%). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha posto a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 2.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 47, comma 1, lett. h-bis

    assimilazione alle prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Le prestazioni pensionistiche di previdenza complementare rientrano tra i redditi assimilati a lavoro dipendente se erogate in forma periodica

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 2

    non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge

    Solo i contributi obbligatori per legge sono esclusi dalla base imponibile; contributi di natura contrattuale/volontaria non sono esclusi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 7-bis / art. 48-bis, comma 1, lett. d)

    le prestazioni periodiche costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto

    La riduzione al 87,5% riguarda le prestazioni erogate in forma periodica; non si applica alle erogazioni una tantum (capitali)

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17, commi 1 e 2

    determinazione della tassazione separata per il TFR e indennità simili, con esclusione dei contributi obbligatori

    Disciplina della tassazione separata e del trattamento fiscale per somme legate alla durata del rapporto di lavoro

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, lett. f)

    disposizioni di modifica applicabili dal 1 gennaio 2001

    Ha inciso sul regime di tassazione delle prestazioni di previdenza complementare con effetti a partire dal 1.1.2001, rilevante per determinare quale regime temporale applicare

  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (finanziaria 2004)

    modifiche di decorrenza e formulazione normativa a decorrere dal 1 gennaio 2004

    Ha ulteriormente modificato la disciplina, determinando che, a certe date, la riduzione al 87,5% non si applicava alle erogazioni una tantum

  • Cassazione (giurisprudenza consolidata)

    orientamenti che escludono la decurtazione dei contributi volontari dalle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per personale bancario

    La Corte ha già affermato che per i fondi pensione del personale bancario i contributi sono da considerarsi volontari/contrattuali e quindi concorrenti alla formazione della base imponibile

Massime di principio

  • Se la prestazione del fondo pensione è erogata in forma di capitale una tantum, non si applica la riduzione dell'imponibile al 87,5% prevista per le erogazioni periodiche; la somma è generalmente imponibile per intero salvo specifiche disposizioni temporali favorevoli.
  • Solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge (obbligatori per legge) sono esclusi dalla base imponibile; contributi derivanti da regolamento aziendale o da accordo contrattuale sono considerati volontari e normalmente non sono deducibili dal capitale erogato.
  • Per determinare il regime fiscale applicabile è fondamentale verificare la data di erogazione e le decorrenze delle modifiche legislative (rilevano in particolare le modifiche intervenute dal 1.1.2001 e dal 1.1.2004).
  • In controversie fiscali è essenziale provare che i contributi siano stati effettivamente versati dal lavoratore e la loro natura obbligatoria o volontaria; la documentazione statutaria/contrattuale e le certificazioni di trattenuta sono elementi decisivi.
  • Se l'Ufficio solleva una questione nuova, il giudice di merito può dichiararla inammissibile se non proposta nei termini processuali appropriati; perciò le eccezioni sostanziali devono essere tempestivamente dedotte nel primo grado di giudizio.
  • Nel caso di fondi di previdenza complementare per il personale bancario che abbiano carattere contrattuale/aziendale, occorre considerare la giurisprudenza consolidata della Cassazione che tende a qualificare tali contributi come non obbligatori ai fini fiscali.

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