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Sentenza

Sentenza n. 2517/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzioni disciplinari della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per dodici mesi e della destituzione, nonché atti connessi e richiesta di restituzione degli emolumenti percepiti per attività di docenza presso un'università estera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso n. 513/2025 e motivi aggiunti, la sospensione disciplinare per dodici mesi, la precedente sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione e il successivo provvedimento di rettifica della decorrenza della sanzione. Ha dedotto sviamento della funzione disciplinare, tardività dell'azione disciplinare e violazione dell'art. 10 della l. 240/2010, illegittimità della sospensione cautelare, violazione del ne bis in idem e consumazione del potere disciplinare, sproporzione della sanzione, difetto di istruttoria e motivazione, nonché infondatezza degli addebiti. Con il ricorso n. 15/2026 ha impugnato la destituzione, contestando l'insussistenza dell'illecito e sostenendo che l'attività di docenza e ricerca presso l'Università di Groningen fosse stata conosciuta, autorizzata o comunque programmata dall'Ateneo. Ha inoltre dedotto tardività e riattivazione illegittima del potere disciplinare su fatti già valutati, sviamento, difetto di motivazione, sproporzione della sanzione e illegittimità della richiesta restitutoria degli emolumenti percepiti all'estero, invocando anche il legittimo affidamento. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva ed ha estromesso il Ministero, ritenendo che la materia disciplinare rientrasse nella competenza esclusiva dell'Università e che non fossero stati impugnati atti ministeriali lesivi. Ha escluso la cessazione della materia del contendere: la rettifica della decorrenza della sospensione non aveva eliminato gli effetti lesivi degli atti precedenti, mentre la destituzione costituiva un provvedimento autonomamente lesivo. Nel merito, ha rigettato il ricorso n. 513/2025 ritenendo che i termini di trenta giorni per l'avvio dell'azione disciplinare e quelli relativi alla fase istruttoria avessero natura ordinatoria, mentre solo il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento avesse natura perentoria. Ha ritenuto che la piena conoscenza dei fatti rilevanti fosse maturata con la relazione del marzo 2024 e che il procedimento fosse stato avviato tempestivamente. Ha escluso l'abuso della sospensione cautelare, distinguendola dalla sospensione disciplinare in quanto misura temporanea e non sanzionatoria, diretta a proteggere le indagini e la credibilità dell'amministrazione. Ha ritenuto non sproporzionata la sospensione disciplinare, valorizzando l'assenza prolungata dal servizio e dalle riunioni dipartimentali. Ha inoltre qualificato la rettifica come correzione di errori materiali e della decorrenza temporale, non come nuovo esercizio del potere disciplinare, sicché non era necessaria una nuova valutazione dei fatti né operava l'esaurimento del potere. Quanto alla destituzione, il TAR ha ritenuto provato che il docente avesse svolto per più anni un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso l'Università di Groningen senza la necessaria autorizzazione annuale dell'Università di Palermo, salvo l'autorizzazione per il solo anno accademico 2018-2019. Ha escluso la tardività, poiché la conoscenza certa del rapporto lavorativo estero era stata acquisita dall'Ateneo solo con la comunicazione ufficiale del 23 luglio 2025, cui aveva fatto seguito la proposta disciplinare dell'8 agosto 2025. Ha ritenuto la destituzione coerente con il divieto di cumulo di impieghi pubblici e non manifestamente sproporzionata o irragionevole, anche in ragione della continuità delle violazioni e delle precedenti sanzioni. Il ricorso n. 15/2026 è stato quindi rigettato. La richiesta restitutoria non è stata esaminata autonomamente in senso favorevole al ricorrente, essendo il ricorso complessivamente respinto. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 240/2010

    l'azione disciplinare deve essere promossa entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, e l'intero procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso

    Il termine di trenta giorni per l'avvio dell'azione disciplinare e gli altri termini della fase istruttoria sono stati qualificati come ordinatori; il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento è invece perentorio.

  • art. 12 l. 240/2010

    Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili al procedimento disciplinare dei docenti universitari.

  • art. 87, commi 1 e 2, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

    Base normativa della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per dodici mesi.

  • artt. 87, n. 4, e 89 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

    Base normativa della sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

  • art. 90 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

    Richiamato per la decorrenza della sospensione disciplinare.

  • art. 65 d.P.R. 3/1957

    gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali

    Il divieto generale di cumulo degli impieghi pubblici impedisce il contemporaneo rapporto di lavoro pubblico, salvo specifiche eccezioni normative.

  • art. 15 d.P.R. 382/1980

    L'assunzione di un nuovo impiego pubblico incompatibile comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    Mantiene ferma, per i dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità prevista dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 3/1957; è stato richiamato anche quale fondamento della richiesta restitutoria.

  • art. 6, comma 12, l. 240/2010

    Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali

    Il professore a tempo definito può svolgere attività didattica o di ricerca presso università estere anche con rapporto subordinato, ma previa autorizzazione del rettore, da verificare secondo la compatibilità con gli obblighi istituzionali.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto congrua la motivazione dei provvedimenti disciplinari.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il TAR ha escluso l'applicabilità della disciplina dell'annullamento d'ufficio alla rettifica, qualificata come mera correzione di errori materiali o irregolarità involontarie.

  • art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001

    Richiamato in relazione alla richiesta di restituzione dei compensi percepiti per l'incarico presso l'università estera.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare relativo ai docenti universitari, il termine di trenta giorni per la promozione dell'azione disciplinare previsto dall'art. 10, comma 2, della l. 240/2010 ha natura ordinatoria, salvo che la legge lo qualifichi espressamente come perentorio; la sua decorrenza presuppone la piena conoscenza di fatti concretamente idonei a fondare l'addebito disciplinare.
  • Nel medesimo procedimento disciplinare, il termine di centottanta giorni per la conclusione previsto dall'art. 10, comma 5, della l. 240/2010 ha natura perentoria, mentre i termini relativi alle fasi istruttorie e alla formulazione degli atti preparatori sono ordinatori.
  • La sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, adottata prima della conclusione del procedimento disciplinare, è una misura temporanea e non sanzionatoria, volta a evitare pregiudizi alle indagini, all'attività amministrativa o alla credibilità dell'ente; la sua legittimità deve essere valutata in rapporto all'effettivo successivo svolgimento e alla conclusione del procedimento disciplinare.
  • La rettifica amministrativa che si limita a correggere errori materiali o a modificare la decorrenza temporale di una sanzione, senza rivalutare i fatti né comparare nuovamente gli interessi, non costituisce un nuovo provvedimento sanzionatorio né un riesame in autotutela e non richiede una nuova contestazione disciplinare.
  • L'attività didattica o di ricerca svolta da un professore universitario a tempo definito presso un'università estera, anche se realizzata mediante rapporto di lavoro subordinato, richiede l'autorizzazione annuale del rettore prevista dall'art. 6, comma 12, della l. 240/2010; la mancanza dell'autorizzazione può integrare violazione del regime delle incompatibilità e del divieto di cumulo degli impieghi pubblici.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari è esterno e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione; l'annullamento è possibile in presenza di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità o irragionevolezza, abnormità o evidente sproporzione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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