Cassazione Civile, Sentenza n. 1187/2020 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava la deliberazione assembleare del 30 giugno 1998 con cui una società aveva azzerato e ricostituito il capitale sociale in ragione delle perdite. La socia ne aveva chiesto la nullità, deducendo la violazione dell’art. 2446 c.c. per la mancata predisposizione e deposito di una relazione aggiornata dell’amministratore sulla situazione patrimoniale. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 12 ottobre 2018, aveva dichiarato inammissibili le domande nuove formulate dalla socia in riassunzione e accolto l’appello della società, rigettando la domanda di nullità. Aveva ritenuto assolto l’obbligo informativo mediante il bilancio al 31 dicembre 1997, discusso nell’assemblea del 30 giugno 1998, corredato dalla nota integrativa e già messo a disposizione dei soci per l’assemblea del 30 aprile 1998; la socia non aveva allegato fatti sopravvenuti significativi tali da modificare la situazione patrimoniale. In Cassazione la socia ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 384 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse rispettato il precedente dictum e non avesse verificato adeguatamente attualità e completezza delle informazioni patrimoniali e la loro connessione con il fabbisogno societario. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2377, 2379, 2389, 2423, 2426, 2446, 2447 e 2489 c.c. e omesso esame, contestando che il bilancio fosse sufficientemente recente e che la nota integrativa descrivesse in modo dettagliato costi e ricavi. Con il terzo ha invocato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., nonché omesso esame, lamentando la mancata considerazione di una liquidazione di Lire 450 milioni da parte dell’ASL e il mancato accoglimento di richieste istruttorie nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c., perché la Corte d’appello si era attenuta ai principi fissati nella precedente cassazione; le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili, poiché dirette a ottenere una nuova valutazione di fatto sull’adeguatezza delle informazioni e senza indicare fatti storici decisivi trascurati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: sotto la denuncia di violazione di legge mirava a una rivalutazione della fattispecie concreta e delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità, e non individuava un fatto storico decisivo omesso; inoltre non risultavano allegati fatti significativi sopravvenuti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998. Il terzo motivo è stato in parte ritenuto infondato e in parte inammissibile: nel giudizio di rinvio, quale giudizio chiuso, non erano ammissibili nuove prove non rese necessarie dalla cassazione e riferite a doglianze nuove o a questioni coperte da giudicato; la mancata valutazione di una prova documentale non integrava, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo. La socia è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2446 c.c.
In tema di riduzione del capitale sociale per perdite, la norma dell’art. 2446 c.c. – che prevede l’obbligo per gli amministratori di sottoporre, senza indugio, all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, nonchè il deposito di tali atti nella sede della società per gli otto giorni antecedenti l’assemblea – trova la sua “ratio” nel principio secondo cui l’assemblea, ai fini di una regolare formazione della volontà sociale, in una materia che attiene alla vita stessa della società, deve essere dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società.
La disciplina mira a garantire che l’assemblea deliberi sulla base di una conoscenza dettagliata e adeguata della reale situazione patrimoniale della società. La relazione deve essere il più possibile aggiornata, valutando in concreto la dimensione della società e l’eventuale sopravvenienza di fatti significativi.
art. 2446 c.c.
ne consegue che l’amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea, deve rendere edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell’adunanza; tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall’ultimo bilancio di esercizio, purchè sia rispettata quell’esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell’assemblea, che garantisce un’idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi
Nella riduzione facoltativa del capitale per perdite inferiori al terzo, l’informazione patrimoniale può essere fornita anche mediante l’ultimo bilancio approvato, se sufficientemente vicino alla data dell’assemblea e se nel frattempo non sono intervenuti fatti significativi. L’adeguatezza temporale e informativa è valutata in concreto.
art. 12, comma 2, preleggi
nel silenzio del legislatore, la sua disciplina dev’essere ricavata, ai sensi dell’art. 12 preleggi, comma 2, dai principi generali desumibili dall’art. 2446, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell’operazione, connessa alla minore entità della perdita
In assenza di una disciplina specifica per la riduzione facoltativa del capitale per perdite inferiori al terzo, la disciplina va ricostruita per analogia dai principi dell’art. 2446 c.c., adattandoli alla natura discrezionale dell’operazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità
La violazione di legge censurabile in Cassazione riguarda l’erronea interpretazione o applicazione della fattispecie astratta normativa; non consente di ottenere una nuova ricognizione dei fatti concreti e delle risultanze di causa, riservata al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il fatto in questione deve essere, peraltro, decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data
L’omesso esame è denunciabile solo con riferimento a un fatto storico specifico e decisivo, la cui considerazione avrebbe necessariamente condotto a una decisione diversa; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o il ragionamento decisorio.
art. 394 c.p.c.
Dunque, rappresenta principio condiviso quello secondo cui il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d’istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilità di dedurre prove ed eccezioni nuove.
Nel giudizio di rinvio le parti devono riproporre la controversia entro il perimetro e con il materiale istruttorio già formato prima della sentenza cassata; nuove prove ed eccezioni sono precluse, salvo che siano rese necessarie da fatti sopravvenuti o dalla stessa pronuncia di cassazione.
Massime di principio
- Nelle deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite, l’assemblea deve disporre di informazioni adeguate sulla reale situazione patrimoniale della società. La relazione dell’amministratore deve essere aggiornata in misura apprezzabile secondo le circostanze concrete, considerando la dimensione della società e l’eventuale sopravvenienza di fatti capaci di modificare significativamente la situazione.
- Per la riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo, l’ultimo bilancio d’esercizio può sostituire la situazione patrimoniale predisposta in vista dell’assemblea, purché sia temporalmente prossimo alla deliberazione e non siano intervenuti fatti significativi; la disciplina si ricava dai principi dell’art. 2446 c.c., con gli adattamenti dovuti alla natura facoltativa dell’operazione.
- La valutazione concreta dell’adeguatezza e dell’attualità delle informazioni patrimoniali fornite ai soci è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in Cassazione nei limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; non è consentito ottenere una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge.
- Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti e decisivo, la cui considerazione avrebbe condotto con certezza a un esito diverso; la mancata o diversa valutazione di una singola prova documentale non integra di per sé tale vizio.
- Il giudizio di rinvio è, di regola, chiuso: le parti devono attenersi al thema decidendum e allo stato dell’istruzione anteriori alla cassazione, senza introdurre nuove prove o eccezioni, salvo che siano rese necessarie da fatti sopravvenuti o dalla pronuncia rescindente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1217/2020 del 21/01/2020
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1218/2020 del 21/01/2020
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1208/2020 del 21/01/2020
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1209/2020 del 21/01/2020
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1214/2020 del 21/01/2020
- Sentenza civile · 21 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1216/2020 del 21/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →