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Sentenza

Sentenza n. 462/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, chiesto con il ricorso principale: -del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. mic_sabap-ba n. 8960 del 25.07.2023 sulla pratica di condono edilizio n. 10232 ex L. n.47/1985, comunicato con nota prot. n. 438729 del 28.12.2023 relativo all’immobile ad uso abitativo, indicato catastalmente al fg. -OMISSIS- p.lla n. -OMISSIS-; -del parere negativo della Sezione Paesaggio del Comune di Bari, prot. n. 438600 del 30.11.2023, trasmesso con nota prot. n. 438729 del 28.12.2023; -ove necessario della presupposta comunicazione della Soprintendenza contenente i motivi ostativi prot. n. 5596 del 10.05.2023; chiesto con il ricorso per motivi aggiunti: -del diniego di condono del Comune di Bari, Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, prot. n. 199914 del 06.06.2025, comunicato in data 13.06.2025, pratica n.10232; -di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;

Giustizia amministrativa202400280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza e parere negativo comunale sulla domanda di condono edilizio, nonché diniego definitivo del condono relativo a un ampliamento abusivo di immobile sito entro la fascia costiera vincolata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni titolari della tutela paesaggistica e del procedimento di condono)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva realizzato senza titolo un ampliamento volumetrico di circa il 92% rispetto alla cubatura legittima preesistente e aveva presentato domanda di condono ai sensi della l. 47/1985. L'immobile si trova a circa 284 metri dalla costa, in area sottoposta, successivamente alla realizzazione dell'abuso, a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della l.r. 56/1980 e al vincolo paesaggistico sui territori costieri previsto dal d.lgs. 42/2004 e dal PPTR. Il Comune aveva inizialmente espresso parere favorevole, mentre la Soprintendenza aveva formulato preavviso e poi parere negativo; il Comune aveva quindi adottato il parere contrario e, successivamente, il diniego definitivo del condono. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto, anzitutto, la tardività del parere soprintendentizio e la conseguente perdita della sua natura vincolante; ha inoltre contestato la valutazione di incompatibilità dell'intervento con il vincolo, sostenendo che la verifica avrebbe dovuto riguardare la sola compatibilità paesaggistica, non la conformità alle prescrizioni, e che l'opera non avrebbe inciso sull'accessibilità della costa né sulle visuali. Sono stati dedotti anche il contrasto con le finalità e le prescrizioni del PPTR, l'insufficienza della valutazione paesaggistica e la formazione del silenzio-assenso sul condono per effetto del decorso del tempo e del pagamento dell'ultima rata. Le censure del ricorso principale, rivolte ai medesimi pareri, sono state riproposte nei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti, ritenendo che le relative censure riproponessero e ampliassero quelle del ricorso principale. Ha escluso la tardività del parere della Soprintendenza: la trasmissione degli atti era avvenuta il 4 aprile 2023, mentre il preavviso di parere negativo era stato adottato il 10 maggio 2023, entro il termine utile; il parere definitivo, identico al preavviso in assenza di osservazioni, è stato considerato sostanzialmente tempestivo. Anche qualora vi fosse stata tardività, essa non avrebbe consumato il potere consultivo della Soprintendenza, potendo al più attivare poteri sollecitatori nei rapporti con il Comune. Il parere, inoltre, conserva natura vincolante in materia paesaggistica in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico. Il TAR ha ritenuto legittima l'adesione del Comune al parere soprintendentizio senza ulteriore autonoma motivazione, considerata la competenza specialistica della Soprintendenza e il carattere negativo del parere, per il quale l'onere motivazionale è attenuato rispetto all'ipotesi di assenso. Nel merito, l'art. 45, comma 3, lett. b1), delle NTA del PPTR consente la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti con volumetria aggiuntiva non superiore al 20%; la clausola 'fatte salve' le norme sul condono è stata interpretata come clausola di rispetto, non come deroga alla disciplina paesaggistica. Poiché l'ampliamento abusivo era pari a circa il 92,48% della cubatura legittima, il contrasto con il limite del 20% è stato ritenuto manifesto e autonomamente sufficiente a giustificare il diniego. Il giudice ha inoltre rilevato l'ulteriore contrasto con il divieto di edificazione entro 300 metri dalla costa previsto dalla l.r. 56/1980. Non è stata accolta la tesi secondo cui sarebbe sufficiente la compatibilità paesaggistica: anche assumendo tale criterio, la Soprintendenza aveva escluso sia la conformità sia la compatibilità dell'intervento, data la rilevante eccedenza volumetrica. Gli ulteriori profili relativi agli elementi materici, alle visuali e alle finalità del PPTR sono stati ritenuti non decisivi, essendo già sufficienti le ragioni autonome esaminate. È stata respinta anche la censura sul silenzio-assenso: nelle aree vincolate il condono non può formarsi tacitamente in assenza di parere paesaggistico favorevole espresso. Il dispositivo ha respinto in parte i ricorsi e li ha dichiarati in parte improcedibili per le ragioni indicate in motivazione, compensando integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo è necessario anche quando il vincolo paesaggistico sia sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell'abuso; il parere deve confrontare l'intervento con il vincolo applicabile.

  • art. 35 l. 47/1985

    Il silenzio-assenso sul condono in area vincolata non si forma in assenza di un parere paesaggistico favorevole espresso; il termine per la formazione del titolo tacito decorre secondo le regole collegate all'acquisizione del parere previsto dall'art. 32.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto può costituire, in assenza di osservazioni, il contenuto sostanziale del successivo parere negativo, senza che la sua riproduzione determini un autonomo vizio.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza nell'ambito della procedura paesaggistica è obbligatorio e, nel contesto considerato, vincolante per l'amministrazione comunale.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 42/2004

    In assenza di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico, il parere dell'autorità paesaggistica conserva natura vincolante.

  • art. 145, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Le prescrizioni paesaggistiche prevalgono sugli strumenti urbanistici non adeguati, incidendo sulla natura vincolante del parere paesaggistico.

  • art. 45, comma 3, lett. b1), NTA del PPTR

    Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, ... b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti ... per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%.

    La clausola di salvezza impone il rispetto della normativa sul condono e non introduce una deroga al limite del 20% di volumetria aggiuntiva previsto per i territori costieri.

  • art. 51, lett. f), l.r. 56/1980

    È vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare; è irrilevante la maggiore o minore distanza interna alla fascia vincolata.

Massime di principio

  • Nella procedura di condono edilizio relativa a opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sopravvenuto, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo è comunque doveroso e deve verificare la coerenza dell'intervento con la disciplina paesaggistica vigente al momento della valutazione.
  • La tardività del parere paesaggistico non determina automaticamente la consumazione del potere consultivo né priva il parere della sua efficacia vincolante nei rapporti con il Comune, potendo al più attivare poteri sollecitatori; la natura e gli effetti del parere vanno valutati anche in relazione alla sua effettiva lesività e al contenuto del procedimento partecipativo.
  • Quando il preavviso di parere negativo è seguito, in assenza di osservazioni dell'interessato, da un parere definitivo integralmente riproduttivo, il procedimento partecipativo può considerarsi sostanzialmente rispettato e il parere conclusivo non è viziato per il solo fatto della riproduzione del preavviso.
  • La clausola 'fatte salve' contenuta in una disciplina paesaggistica, se riferita alle norme sul condono edilizio, esprime una clausola di rispetto e non una deroga alle prescrizioni vincolistiche; pertanto, l'ampliamento abusivo in territorio costiero resta precluso quando ecceda il limite volumetrico stabilito dal piano paesaggistico.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico il silenzio-assenso sul condono edilizio non si forma in assenza di un parere espresso favorevole dell'autorità competente alla tutela del vincolo; il mero decorso del tempo o il pagamento delle rate non suppliscono al parere negativo o mancante.
  • In presenza di un parere negativo dell'autorità paesaggistica, l'amministrazione comunale può aderirvi senza una motivazione autonoma particolarmente analitica quando il parere provenga dall'organo tecnicamente competente e contenga ragioni autonome e sufficienti di incompatibilità dell'intervento con il vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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