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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 588/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art.186, comma 7, Cod. Strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro). Due motivi principali: 1) nullità degli atti per omesso avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del compimento dell'atto (art.114 disp. att. cod. proc. pen.); 2) errata applicazione dell'art.186, comma 7, Cod. Strada e manifesta illogicità della motivazione: la difesa sosteneva che non vi fosse prova della volontà di sottrarsi all'accertamento perché l'imputato aveva tentato di soffiare senza riuscirvi per precarie condizioni psicofisiche o per malfunzionamento dello strumento, mentre le corti di merito avrebbero impropriamente posto a carico della difesa l'onere di provare tali condizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'assunto sulla nullità: secondo la giurisprudenza consolidata citata, non è obbligatorio l'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen. nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: le risultanze di merito (controllo notturno, odore di alcol, comportamenti elusivi quali appoggiare la lingua sul boccaglio e gonfiare le guance senza immettere aria) integrano un comportamento elusivo equiparabile al rifiuto; una volta provata dall'accusa la condotta elusiva, incombe alla difesa fornire prova delle condizioni che giustifichino l'incapacità di soffiare. La Corte ha altresì rilevato un errore formale nella sentenza di merito circa la possibilità di punibilità per colpa ai sensi dell'art.43 comma 4 c.p., ma ha ritenuto tale errore assorbito dal corretto accertamento dell'elemento psicologico (dolo) già operato dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.186, comma 7, Codice della Strada

    La disposizione sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'uso di bevande alcoliche; la giurisprudenza e la Corte hanno interpretato la fattispecie come richiedente l'elemento soggettivo del dolo (volontà di sottrarsi all'accertamento) e equiparano ai fini probatori i comportamenti elusivi (tentativi di soffiare senza immettere aria) al rifiuto.

  • art.114 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza più recente, che tale avviso non sia obbligatorio nel caso del rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico, sicché l'omissione non determina nullità in tale specifico contesto.

  • art.606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate come basi delle censure in cassazione (vizi di motivazione e di applicazione della legge penale). La Corte ha valutato tali censure e le ha dichiarate infondate o manifestamente infondate.

  • art.43, comma 4, Codice Penale

    Citato nella sentenza di merito nella parte in cui si affermava la punibilità anche per colpa; la Cassazione ha rilevato l'errore giuridico (la norma non rende automatico carattere colposo della contravvenzione), precisando però che l'accertamento del dolo nel caso concreto è stato comunque svolto correttamente e tale errore non ha inciso sul dispositivo.

  • art.619 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di correggere errori di diritto non incidenti sul dispositivo: la Corte l'ha applicata per neutralizzare un'affermazione errata in sentenza di merito senza alterare l'esito.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art.610, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al presunto contrasto giurisprudenziale; la Corte ha ritenuto la mancata sussistenza di un contrasto attuale tra le sue pronunce sul tema dell'obbligo di avviso ai sensi dell'art.114 disp. att.

Massime di principio

  • Nel caso di rifiuto o di condotta elusiva verso l'etilometro (es. simulazioni di soffio senza immettere aria), la giurisprudenza tende a equiparare tali comportamenti al rifiuto e a ritenere integrato il reato di cui all'art.186, comma 7, se risulta la volontà di sottrarsi all'accertamento.
  • Non sussiste, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, l'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen. nel caso specifico del rifiuto a sottoporsi all'accertamento etilometrico; l'omissione di tale avviso non determina automaticamente la nullità del procedimento in questo contesto.
  • Una volta provata dall'accusa la condotta elusiva o il rifiuto, grava sulla difesa l'onere di provare circostanze che giustifichino l'incapacità materiale o patologica di eseguire l'accertamento (es. condizioni psicofisiche, documentazione medica, malfunzionamento strumentale).
  • La fattispecie contravvenzionale di cui all'art.186, comma 7, è interpretata come reato connotato dal dolo; affermazioni sulla punibilità a titolo di colpa vanno corrette e non incidono se il giudice ha comunque accertato il dolo nel concreto.
  • In presenza di giurisprudenza relativamente univoca, i giudici di merito sono legittimati a seguire l'orientamento consolidato; le divergenze passate possono essere superate dalla più recente e costante formazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

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