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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23782/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati ricompresi nel capo D) (artt. 110, 336, 337, 635, comma 1 e 2 c.p.). I motivi dedotti sono: 1) violazione degli artt. 336 e 337 c.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'atto d'ufficio cui si opponeva (si assume che la sentenza abbia indebitamente ampliato il fatto rispetto al capo di imputazione, non chiarendo se l'incendio fosse ancora in atto al momento dell'intervento); 2) manifesta illogicità della motivazione sull'identificazione del ricorrente come partecipante alla sassaiola, denunciando l'inattendibilità del riconoscimento testimonial e la mancanza di criteri che ne garantiscano l'affidabilità; 3) mancanza di motivazione circa la configurabilità del reato previsto dall'art. 336 c.p.; 4) vizio nella valutazione della recidiva ex art. 99, comma 4 c.p., deducendo che la recidiva sarebbe stata fatta discendere da un unico precedente del 2012 e senza considerare il carattere estemporaneo della condotta attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi genericamente proposti e basati su contestazioni di fatto, non idonee a inficiare la ricostruzione di merito svolta dai giudici di merito: il primo motivo è stato considerato una parcellizzazione di fatti rispetto alla corretta ricostruzione secondo cui gli operatori dovevano verificare la sicurezza del campo nomadi e non poterono farlo a causa del comportamento violento di diversi abitanti, tra cui il ricorrente; il secondo motivo è stato ritenuto generico rispetto all'incensurabile individuazione del ricorrente da parte dell'agente Poci che lo indicava avendolo visto da circa 20 metri; il terzo motivo è stato giudicato generico e in parte non specificamente sollevato in appello; il quarto motivo è stato ritenuto privo di specificità rispetto alla disamina analitica compiuta dalla Corte di appello. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come principio di concorso di persone nel reato: la sentenza ricostruisce una partecipazione plurima agli eventi violenti che hanno impedito l'operato degli agenti.

  • art. 336 cod. pen.

    Riferito al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio cui è impedito lo svolgimento delle funzioni; la Corte ha ritenuto sussistente la condotta impeditiva sulla base della ricostruzione fattuale (comportamento violento degli abitanti che impediva la verifica della sicurezza).

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 336 nel capo d'imputazione; la sentenza di merito ha valutato le condotte come idonee a ostacolare e a minacciare gli operatori incaricati del controllo.

  • art. 635 cod. pen. (primo e secondo comma)

    Riferito agli illeciti connessi all'incendio (capo D): la Corte di merito ha valutato nell'insieme le condotte correlate all'evento incendiario e alle successive condotte violente nel campo nomadi.

  • art. 99 cod. pen. (quarto comma)

    Norma sulla recidiva: la Corte di appello ha ritenuto applicabile la recidiva tenuto conto di un precedente del 2012; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di specificità rispetto alla disamina svolta dalla Corte di merito.

Massime di principio

  • Le censure basate su valutazioni di fatto (ricostruzione della dinamica, motivazione probatoria, attendibilità delle testimonianze) sono difficilmente efficaci in Cassazione se non vengono contestate con specificità e con violazioni di diritto o profili di illogicità tali da manifestare un travisamento eziologico.
  • Per mettere in discussione un riconoscimento testimoniale è necessario indicare elementi concreti di criticità (contraddizioni, condizioni ambientali che rendono l'identificazione inaffidabile, carenza di elementi di riconoscimento), non limitarsi a formulazioni generiche di inattendibilità.
  • Le doglianze relative a elementi costitutivi del reato (es. 'atto di ufficio') devono dimostrare in modo puntuale lo scostamento tra la contestazione formale (capo di imputazione) e la ricostruzione fattuale accolta dal giudice; la mera asserzione che la sentenza avrebbe ampliato il fatto non è sufficiente.
  • Questioni non specificamente sollevate nei precedenti gradi di giudizio o trattate in termini generici rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione per carenza di interesse processuale o per mancanza di specificità.
  • La qualificazione della recidiva richiede una valutazione motivata dei precedenti: contestarla efficacemente implica denunciare errori specifici nella determinazione del nesso temporale o nella rilevanza giuridica dei precedenti, non solo affermarne la sproporzione.

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