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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03691/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società riceveva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di circa 140 servizi di autotrasporto, consistiti nel ritiro di campioni di sangue da cordone ombelicale presso vari ospedali italiani, nel trasporto a temperatura controllata e nella consegna entro 48 ore al laboratorio della creditrice sito nella Repubblica di San Marino. La società ingiunta proponeva opposizione eccependo, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello sanmarinese e, dall’altro, in via di merito, la compensazione del credito azionato con un proprio controcredito per penali contrattuali asseritamente maturate per ritardi in 16 dei trasporti eseguiti. Rigettate le eccezioni in primo e secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione delle norme sulla giurisdizione nelle controversie contrattuali, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna previsto dal Regolamento Bruxelles I e poi dal Regolamento n. 1215/2012, e non il rinvio fisso alla Convenzione di Bruxelles del 1968; il secondo censurava l’applicazione alla clausola penale del termine annuale di prescrizione dell’azione derivante dal contratto di trasporto ex art. 2951 c.c., sostenendo l’autonomia della penale rispetto all’obbligazione principale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, nei rapporti con convenuto domiciliato in uno Stato non membro UE, l’art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 impone di usare i criteri di giurisdizione del regolamento UE vigente, cioè il Regolamento n. 44/2001 ratione temporis, oggi sostituito dal n. 1215/2012. Applicando il criterio del luogo di consegna previsto per la materia contrattuale, ha ritenuto che la giurisdizione spettasse all’autorità giudiziaria sanmarinese, poiché la consegna dei campioni era prevista presso il laboratorio sito in San Marino. Conseguentemente ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, cassato senza rinvio la sentenza impugnata, revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato le spese di lite per il contrasto interpretativo esistente al momento dell’introduzione del giudizio. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono richiamati i motivi di ricorso per cassazione attinenti alla giurisdizione e alla violazione di legge.

  • art. 3, comma 2, l. n. 218/1995

    Il rinvio ai criteri convenzionali/unionale per la verifica della giurisdizione nei confronti di convenuto non domiciliato in uno Stato membro UE va inteso in senso dinamico, con applicazione del regolamento UE vigente ratione temporis.

  • art. 5, n. 1, lett. a) e b), Reg. CE n. 44/2001

    Per le controversie contrattuali la giurisdizione si individua nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; per vendita e servizi valgono i criteri specifici del luogo di consegna o di prestazione.

  • art. 7, n. 1, lett. a) e b), Reg. UE n. 1215/2012

    È il criterio oggi sostitutivo del precedente regolamento, da applicare nelle controversie contrattuali al posto della Convenzione di Bruxelles.

  • art. 2951 c.c.

    La Corte richiama il motivo sul termine annuale di prescrizione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto, ma il relativo esame resta assorbito.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    È utilizzato per la cassazione senza rinvio a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, l'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 si interpreta in senso dinamico: per le materie già ricomprese nella Convenzione di Bruxelles si applicano i criteri del regolamento UE vigente ratione temporis, non un rinvio fisso alla sola Convenzione del 1968.
  • Nelle controversie contrattuali il criterio di giurisdizione va individuato in base al tipo contrattuale e al luogo di esecuzione dell'obbligazione rilevante, non in base alla sola formulazione della domanda giudiziale.
  • Nel contratto di trasporto, se la prestazione sostanziale dedotta riguarda il ritiro, il trasferimento e la consegna delle cose, la giurisdizione si radica nel luogo di consegna pattuito, quando esso sia il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale rilevante.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso un decreto ingiuntivo comporta la caducazione del decreto stesso e la cassazione senza rinvio della decisione che ha negato il difetto di giurisdizione.
  • La questione sulla prescrizione della clausola penale resta assorbita quando l'accoglimento del motivo sulla giurisdizione comporta la definizione del giudizio per difetto di potestas iudicandi del giudice nazionale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneTrasportoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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