Cassazione Penale, Sentenza n. 26299/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza del condannato diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna, una della stessa Corte di appello di Trieste e una della Corte di appello di Torino. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che la Corte avrebbe valutato in modo parziale e scorretto gli indici dell'unicità del disegno criminoso: vicinanza cronologica degli episodi, identica tipologia di bene giuridico leso e di reato, matrice ideativa unitaria tra le condotte predatorie e le successive condotte di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e usura. In via difensiva ha prospettato due fasi della condotta criminale, una nel 2016 con furti e una successiva nel periodo 2018-2021 con reimpiego dei proventi, lamentando inoltre che il dato geografico fosse stato sopravvalutato e chiedendo, in subordine, almeno la continuazione tra i soli fatti predatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato i principi in tema di reato continuato in sede esecutiva, secondo cui occorre una verifica approfondita di concreti indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso e non basta valorizzarne solo alcuni se gli ulteriori reati risultano frutto di determinazioni estemporanee. Ha poi ritenuto congrua la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato la differente natura delle condotte, l'ampio arco temporale tra esse, e la distanza geografica; ha inoltre osservato che la mera utilizzazione dei proventi dei furti per successive condotte di reimpiego non dimostra di per sé che, al momento dei furti, fosse già programmato il successivo autoriciclaggio o riciclaggio. Anche la richiesta subordinata di unificazione dei soli fatti predatori è stata respinta, reputandosi correttamente apprezzata la distanza temporale e territoriale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiama l'istituto della continuazione e il requisito dell'unicità del disegno criminoso, che deve risultare da concreti indici sintomatici e da una preventiva programmazione almeno nelle linee essenziali
art. 671 c.p.p.
disciplina l'applicazione in executivis della continuazione, imponendo al giudice dell'esecuzione una verifica sostanziale degli elementi indicativi del medesimo disegno criminoso
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta e complessiva di indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita programmate.
- Non è sufficiente che alcuni indici della continuazione siano presenti; se gli ulteriori reati risultano frutto di decisioni estemporanee, l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa.
- Chi chiede l'applicazione della continuazione in executivis deve indicare i reati da unificare e gli specifici elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria; spetta poi al giudice dell'esecuzione valutare gli elementi sostanziali da cui desumere il medesimo disegno criminoso.
- La mera strumentalità economica tra reati presupposto e successive condotte di reimpiego dei proventi non basta a provare la continuazione: occorre che sia dimostrato che, sin dalla commissione dei primi reati, fossero già pianificate anche le modalità del successivo reimpiego.
- La distanza temporale e geografica tra le condotte può legittimamente fondare il diniego della continuazione, se il giudice le valuta insieme alla diversa natura dei reati e alla mancanza di specifici elementi di un programma criminoso unitario.
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