Cassazione Civile, Ordinanza n. 34634/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica fiscale relativa a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 1998, fondata tra l'altro sull'indebita deduzione di costi di ricerca. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo un primo intervento della Cassazione sulla notificazione dell'avviso, ha confermato la ripresa a tassazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 108 TUIR e dell'art. 2426 c.c., sostenendo che, una volta divenuto irrealizzabile il progetto cui si riferivano i costi pluriennali, avrebbe dovuto essere consentita la deduzione del residuo nell'esercizio in corso, con conseguente possibilità di modificare il piano di ammortamento originariamente scelto. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in materia di reddito d'impresa, la disciplina delle spese di ricerca consente al contribuente di scegliere tra deduzione immediata e deduzione in quote costanti nei quattro esercizi successivi, ma, una volta esercitata l'opzione, questa non è modificabile nei successivi esercizi. La tesi della ricorrente, fondata sull'irrealizzabilità sopravvenuta del progetto e sulla conseguente necessità di dedurre il residuo, è stata esclusa perché non trova riscontro nel dato normativo tributario, che prevede quote costanti e non contempla uno ius variandi analogo a quello civilistico. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 108 TUIR
Per le spese di ricerca il contribuente può scegliere la deduzione immediata oppure la ripartizione in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi; una volta effettuata la scelta, essa vincola per tutti gli esercizi di ammortamento e non è modificabile.
art. 2426 c.c.
La disciplina civilistica è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte osserva che in ambito tributario non opera una facoltà di modifica del piano di ammortamento analoga a quella civilistica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza dei presupposti processuali è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di spese di ricerca deducibili dal reddito d'impresa, l'opzione tra deduzione immediata e deduzione rateizzata in quote costanti è vincolante una volta esercitata e non consente successive modifiche unilaterali da parte del contribuente.
- La sopravvenuta irrealizzabilità del progetto cui si riferiscono costi pluriennali non attribuisce, di per sé, il diritto di ricalcolare o anticipare il residuo non ancora dedotto se la normativa fiscale prevede un ammortamento in quote costanti senza ius variandi.
- Nel confronto tra disciplina tributaria e disciplina civilistica dell'ammortamento, prevale la regola speciale fiscale quando essa non contempla espressamente la facoltà di variazione del piano di deduzione.
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