Sentenza del 01/03/2024 n. 97 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Avviso di accertamento - Deducibilità quote ammortamento - Autovetture amministratori - Sussiste - Recupero imposte - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2016 con cinque rilievi principali: (1) mancata inerente delle spese di manutenzione e gestione di immobili sublocati ai soci; (2) parziale indeducibilità dell'IMU ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 23/2011; (4) parziale indeducibilità delle quote di ammortamento di autovetture, in particolare quella assegnata in uso promiscuo ad un amministratore (assenza di busta paga a prova del fringe benefit); (5) eccessività degli accantonamenti per Trattamento Fine Mandato degli amministratori; (6) non inerenti le spese di sponsorizzazione. Contestazioni procedurali sull'operatività della preclusione documentale ex art. 32 DPR 600/1973.
La decisione
Decisione di parziale accoglimento in favore della società contribuente: - Rilievo n. 1 (spese immobili): confermato l'accertamento; le spese sono state ritenute non inerenti perché gli immobili erano presi in locazione per essere sublocati ai soci e non risultò prova di correlazione con l'attività sociale; - Rilievo n. 2 (IMU): confermato l'accertamento nella misura contestata; la Corte ha richiamato la legittimità costituzionale della norma limitativa; - Rilievo n. 4 (quote ammortamento autovetture): annullato l'accertamento per la vettura assegnata all'amministratore xxxxx; le buste paga prodotte in giudizio contenevano la voce 'uso autovettura' (fringe benefit) e, poiché l'Agenzia non ha dimostrato di aver formulato una richiesta specifica e formale ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 con avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione, la preclusione non era operativa; riconosciuta quindi la possibilità di dedurre al 70%; - Rilievo n. 5 (TFM): annullato l'accertamento; gli accantonamenti risultavano da delibere assembleari di data certa e le misure erano ragionevoli e congrue rispetto alla dimensione dell'impresa; - Rilievo n. 6 (sponsorizzazioni): annullato l'accertamento; le spese risultavano documentate, effettive e idonee a produrre visibilità e quindi ritenute inerenti. Per le reciproche soccombenze, le spese di giudizio sono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 32 DPR 600/1973
comma 4 (preclusione alla produzione di documenti richiesti dall'Ufficio)
La Corte richiede che per attivare la preclusione l'Ufficio dimostri di aver formulato richiesta specifica e puntuale accompagnata dall'espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione; richieste interlocutorie generiche non consentono la preclusione.
art. 164 TUIR (D.P.R. 917/1986)
criteri di deducibilità dei veicoli a motore
Applicati i criteri di deducibilità differenziata a seconda della destinazione; nel caso di uso promiscuo da parte di amministratore che subisce tassazione del fringe benefit la deduzione può essere ricondotta al regime del dipendente (70%) se provato il fringe.
art. 14, comma 1, d.lgs. 23/2011
disposizioni in materia di IMU e deducibilità
La norma che limita la deducibilità dell'IMU è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale; pertanto l'ufficio ha potuto operare il recupero secondo i limiti previsti ratione temporis.
art. 2120 c.c.
criteri per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti
L'Agenzia aveva fatto uso analogico di tale criterio per rideterminare il TFM degli amministratori; la Corte ha precisato che non è necessario che il TFM sia commisurato alle regole del TFR, purché esista atto di data certa e congruità/ ragionevolezza nella misura.
art. 99 DPR 917/1986
deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa (norma collegata)
Rilevante per la contestazione della deducibilità IMU in dichiarazione e per il rapporto con l'art. 14 d.lgs. 23/2011.
art. 109, comma 5, DPR 917/1986
inerenza dei costi per le imprese
Richiamato sul requisito di inerenza per le spese di sponsorizzazione e per le spese immobiliari; la valutazione è qualitativa e la sproporzione economica può essere indizio di difetto di inerenza.
art. 19 DPR 633/1972
regole generali sulla detrazione IVA
Richiamato nella discussione sulla detraibilità dell'IVA in regime di reverse charge; la Corte ha rilevato difetto di interesse alla impugnazione dell'IVA quando non vi è effettivo effetto recuperatorio.
art. 17, comma 2, DPR 633/1972
registrazione delle fatture da operatori extra-UE / San Marino in regime di inversione contabile
Richiamato a supporto della gestione contabile delle fatture di sponsorizzazione da soggetti sammarinesi; ma la questione di IVA si è conclusa per difetto di interesse concreto.
Massime di principio
- La preclusione documentale ex art. 32 DPR 600/1973 opera solo se l'Amministrazione fiscale dimostra di aver richiesto specificamente e puntualmente i documenti con espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione; richieste generiche o interlocutorie non bastano.
- Per la deducibilità delle quote di ammortamento di autovetture concesse in uso promiscuo ad amministratori, se è documentalmente provato (es. busta paga con voce 'uso autovettura' e tassazione del fringe benefit) il veicolo può essere trattato come per i dipendenti e beneficiare della deducibilità al 70%.
- Gli accantonamenti per Trattamento di Fine Mandato sono deducibili se risultano da atto avente data certa (statuto o delibera assembleare) e se la misura è determinata secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà aziendale; non è necessario commisurarli al TFR dei dipendenti o al compenso annuo dell'amministratore.
- Le spese di sponsorizzazione possono essere considerate inerenti e deducibili se risultano effettive, documentate e idonee a fornire visibilità allo sponsor; la correlazione diretta con il mercato dell'impresa non è indispensabile, rientrando nella discrezionalità delle scelte pubblicitarie dell'imprenditore.
- La valutazione dell'inerenza dei costi è sostanzialmente qualitativa: la mera sproporzione economica tra costi e ricavi può costituire un indizio di antieconomicità e quindi di possibile difetto di inerenza, ma la prova della destinazione dei costi all'attività d'impresa grava sul contribuente.
- Quando l'Amministrazione contesta la mancata deducibilità per motivi di inerenza, il contribuente deve fornire documentazione probante della concreta destinazione dei costi; produzioni documentali effettuate solo in sede giudiziale sono ammissibili se la preclusione non è stata validamente attivata dall'Ufficio.
- Sulle questioni di IVA in regime di reverse charge o su fattispecie in cui l'IVA non è stata effettivamente portata in detrazione, va verificato l'interesse concreto all'impugnazione: la mancanza di effetto impositivo reale può rendere il motivo inammissibile per difetto di interesse.
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