Sentenza del 01/03/2024 n. 2911 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzioni n. TK3CO5301118 del 2022 per violazioni relative all'IRES 2013, per un importo contestato di € 19.505,25. L'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture e operazioni ritenute oggettivamente inesistenti (costi per € 1.748.496,22 da P. S. scarl e ricavi per € 78.021,23 verso E. s.r.l.), inquadrando la T.S. come parte di un sistema fraudolento con società cooperative fittizie e imponendo sanzioni amministrative sul componente negativo ritenuto fittizio. La ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la decadenza dei termini, nullità per mancanza di poteri di firma, carenza di motivazione e prova, illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità, chiedendo altresì la riunione con altro giudizio relativo allo stesso PVC.
La decisione
Il giudice ha respinto tutte le eccezioni della ricorrente e rigettato il ricorso. Motivi principali: la cancellazione dal Registro delle Imprese è irrilevante per la prosecuzione del processo (art. 28, co.4 D.Lgs.175/2014); la richiesta di riunione con altro procedimento è respinta per mancata prova della pendenza e connessione; non sussiste decadenza dei termini perché opera il raddoppio dei termini previsto dall'art. 1, comma 132, Legge 208/2015 in presenza di notizia di reato tempestivamente trasmessa alla Procura; la firma dell'atto è risultata adeguata per delega e non censurata; sul merito la ricorrente non ha fornito in questo giudizio prove idonee a contrastare gli accertamenti, limitandosi a rinviare a documenti prodotti in altro procedimento; gli elementi contenuti nel PVC e raccolti dalla GdF hanno dimostrato la natura apparente degli appalti, l'assenza di effettiva operatività della T.S., la mancata emissione/pagamento delle fatture dalle cooperative indicate e il collegamento al presunto dominus L.M.; conseguentemente l'atto di irrogazione di sanzioni è stato confermato e la T.S. condannata al pagamento delle spese di lite (€ 2.500,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
La Corte ha ritenuto che la cancellazione della società non interrompe la legittimazione processuale e la soggettività fiscale per cinque anni, con conseguente irrilevanza della recente cancellazione ai fini dell'estinzione del processo.
art. 1, comma 132, Legge 208/2015
prevede il raddoppio dei termini di decadenza in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 per i quali i militari verbalizzanti hanno provveduto ad inoltrare apposita comunicazione di reato entro i termini ordinari per l'accertamento.
Applicato per giustificare la tempestiva trasmissione della notizia di reato dalla GdF alla Procura e, quindi, il raddoppio dei termini di accertamento/irrogazione sanzioni, escludendo la decadenza dell'Ufficio.
art. 42 D.P.R. n. 600/1973
Richiamato per affermare che gli avvisi devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva delegato; la Corte ha ritenuto valida la sottoscrizione perché la delega è richiamata sull'atto e non è stata contestata dalla ricorrente.
art. 29 D.Lgs. 546/1992
Norma evocata dalla ricorrente per chiedere la riunione dei giudizi; la Corte ha rilevato tuttavia che la riunione richiede prova della pendenza e connessione, onere non assolto dalla ricorrente.
art. 40 D.Lgs. 546/1992
Richiamato in tema di sospensione/interruzione del processo; la Corte ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per dichiarare l'interruzione.
D.Lgs. 74/2000
Richiamato come catalogo dei reati tributarî che, in caso di notizia di reato, giustificano il raddoppio dei termini ai sensi della Legge 208/2015; la Corte ha ritenuto soddisfatta la condizione della comunicazione alla Procura.
art. 257-bis c.p.c.
Citata dalla ricorrente in merito all'eventuale ammissione di testimonianza scritta; la Corte non ha ritenuto necessaria l'ammissione di tali mezzi istruttori in assenza di prova dell'attualità e rilevanza degli stessi nel presente giudizio.
art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992
Richiamato dall'Ufficio per aggiornare le spese di lite del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
DM 147/2022
Utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha liquidato le spese in base al DM richiamato sul valore dichiarato in ricorso.
Massime di principio
- In un giudizio di impugnazione di sanzioni tributarie l'onere della prova grava sul contribuente: non è sufficiente richiamare documenti depositati in altro procedimento, bisogna depositare gli stessi elementi probatori nel giudizio in cui si contestano le sanzioni.
- La mera eccezione formale (es. nullità per carenza di delega) non è sufficiente se l'atto riporta l'indicazione di delega e tale delega non è stata espressamente contestata con produzione probatoria.
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non estingue automaticamente la responsabilità fiscale o la legittimazione processuale per gli atti emessi nei cinque anni successivi (art. 28 D.Lgs. 175/2014).
- Quando la Guardia di Finanza trasmette tempestivamente una notizia di reato alla Procura, può operare il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 1, comma 132, Legge 208/2015, impedendo alla società di eccepire la decadenza dell'Ufficio.
- La richiesta di riunione di giudizi per connessione richiede la prova della pendenza e della connessione oggettiva/soggettiva; la sola allegazione non è sufficiente.
- In contestazioni su fatture/operazioni inesistenti la valutazione del giudice può fondarsi su elementi concreti: assenza di pagamenti, dichiarazioni degli interessati, riscontri documentali in sede di verifica, e collegamenti a sistemi evasivi; tali elementi possono legittimare l'irrogazione delle sanzioni.
- Se il contribuente invoca l'illegittimità dell'atto per violazione del principio di proporzionalità o per carenza di motivazione, è necessario che fornisca puntuali elementi probatori e argomentazioni giuridiche nel giudizio di impugnazione; altrimenti le censure risultano inefficaci.
- È prassi prudente, quando si prospetta una difesa basata su atti di verifica (PVC) e su procedimenti connessi, depositare copia integrale del PVC e degli avvisi impugnati nel giudizio contro le sanzioni, non limitandosi a rimandi a procedimenti paralleli.
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