Sentenza del 01/03/2024 n. 1474 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale Imu Ici - Agevolazioni - Fabbricati rurali - Collegamento all'esercizio di un'attività agricola da parte di soggetti che rivestono la qualifica di coltivatori diretti - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'esenzione IMU per fabbricati rurali classificati in cat. D/10: la contribuente sosteneva che gli immobili, pur accatastati come rurali, erano esenti in quanto destinati ad uso strumentale agricolo. Roma Capitale contestava l'esenzione perché la beneficiaria dell'avviso non era iscritta alla previdenza agricola come coltivatore diretto o IAP, requisito soggettivo richiesto per le agevolazioni; inoltre gli immobili risultavano locati e la proprietaria percepiva un canone, senza svolgere direttamente l'attività agricola.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello di Roma Capitale. Si è ritenuto necessario il requisito soggettivo dell'iscrizione nella previdenza agricola (qualifica di coltivatore diretto o IAP) per beneficiare delle agevolazioni ICI/IMU; la sola classificazione catastale è insufficiente. Poiché la ricorrente aveva dato in locazione gli immobili e non era iscritta alla previdenza agricola né esercitava direttamente l'attività agricola, non spettava l'esenzione. La sentenza di primo grado è stata riformata e la contribuente condannata alle spese processuali (primo grado €1.000, secondo grado €1.500, oltre oneri di legge).
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201/2011
Interpreted as establishing agevolazioni/riduzioni d'imposta riservate ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola; l'iscrizione alla previdenza agricola è condizione soggettiva necessaria per fruire delle agevolazioni.
art. 7 d.lgs. n. 504/1992
Riferimento normativo relativo alle esenzioni/imposte comunali sugli immobili, richiamato per il tema dell'esenzione IMU su fabbricati rurali; interpretato insieme alle altre disposizioni per confermare che non basta il classamento catastale.
art. 9 co. 3-bis d.l. n. 557/1993
Norma richiamata circa l'esenzione per fabbricati rurali ad uso strumentale; nella decisione è stata ritenuta non esaustiva se non è soddisfatto anche il requisito soggettivo dell'iscrizione nella previdenza agricola.
Cass. n. 13131/2023
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma il principio secondo cui per fruire dei benefici fiscali ICI/IMU è necessaria l'iscrizione alla previdenza agricola, ossia la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o IAP valutata ai fini previdenziali.
Massime di principio
- La sola classificazione catastale del fabbricato come rurale (A/6, D/10 ecc.) non garantisce automaticamente l'esenzione IMU; occorre verificare il requisito soggettivo del titolare.
- L'esenzione o le agevolazioni sono normalmente riservate ai soggetti che svolgono effettivamente attività agricola e sono iscritti alla previdenza agricola come coltivatori diretti o IAP.
- La mera locazione dell'immobile a un imprenditore agricolo non trasferisce automaticamente il diritto all'esenzione al proprietario che non è iscritto nella previdenza agricola: il titolare dell'agevolazione deve rispettare i requisiti soggettivi.
- In situazioni analoghe occorre produrre documentazione probatoria dell'iscrizione alla previdenza agricola e dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola da parte del soggetto che chiede l'agevolazione.
- In caso di dubbi procedurali o di possibili eccezioni normative (es. disposizioni sopravvenute), conviene verificare la normativa aggiornata e la giurisprudenza recente prima di riconoscere l'agevolazione.
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