Sentenza del 01/03/2024 n. 102 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Catasto - Cambio destinazione immobile da hotel a civile abitazione - Accertamento classamento dell'ufficio - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso sul classamento catastale dopo cambio di destinazione d'uso: il contribuente aveva effettuato ristrutturazione e SCIA per cambio da hotel a civile abitazione e aveva denunciato variazione catastale con attribuzione di quattro unità in categoria A/2; l'Ufficio del Territorio ha emesso quattro avvisi di accertamento rettificando il classamento in categoria D/2 ritenendo le modifiche minime e le caratteristiche costruttive/tipologiche compatibili con strutture ricettive/residenze assistenziali. Il contribuente ha impugnato per difetto di motivazione, carenza istruttoria e per la compatibilità urbanistica riconosciuta dal Comune.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo corretto il mantenimento della categoria D/2. Il giudice ha richiamato i principi di autonomia della disciplina catastale rispetto a quella urbanistica e l'obbligo di basare il classamento sulle caratteristiche costruttive e tipologiche dell'immobile. Pur in assenza di sopralluogo per motivi legati alla emergenza COVID-19, l'Ufficio ha integrato l'istruttoria con fotografie e documentazione tecnica, da cui risultano cucine tipo armadio e forniture di tipo professionale, porte tagliafuoco e configurazione coerente con strutture ricettive/residenziali per anziani; inoltre la rendita complessiva non è aumentata rispetto al precedente subalterno. Conseguentemente l'appello è accolto e il contribuente condannato alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1142/1949, artt. 61 e 62
Il classamento deve verificare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e collocare l'unità nella categoria e classe conformi mediante confronto con unità analoghe; la destinazione si desume dalle caratteristiche oggettive costruttive e tipologiche.
Legge n. 241/1990, art. 1
Principi di collaborazione e buona fede tra PA e cittadini che devono guidare l'esercizio del potere amministrativo, incluso l'accertamento catastale.
D.L. n. 16/1993 art. 2, conv. L. n. 75/1993 e D.M. Finanze 19/04/1994 n. 701
art. 2 D.L. 16/1993; D.M. 701/1994
Nelle procedure DoCFa l'obbligo di motivazione dell'avviso catastale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto del contribuente non sono disattesi; se invece c'e' diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più puntuale e specifica.
Costituzione, art. 53
Principio di capacità contributiva che giustifica che il classamento catastale si fondi su caratteristiche idonee a determinare la potenzialità reddituale dell'immobile, e non sul mero uso concreto.
Giurisprudenza della Cassazione
sent. 8773/2015; 12205/2015; 22103/2018; 34002/2019; ord. 3879/2022; ord. 4837/2022; sent. 23529/2022 e altre
Confermata l'autonomia della disciplina catastale rispetto a quella urbanistica e la necessità di valutare il classamento in base a caratteristiche costruttive e tipologiche; chiarito anche il livello di motivazione richiesto a seconda che si discuta di valutazione tecnica o di elementi fattuali.
Regolamento Regione Umbria n. 16 del 7/11/2021
Normativa regionale sulle caratteristiche delle strutture socio-sanitarie residenziali citata dall'appellato per sostenere la compatibilità urbanistica dell'uso abitativo; tuttavia la compatibilità urbanistica non vincola il classamento catastale.
Massime di principio
- Il classamento catastale si determina in base alle caratteristiche costruttive e tipologiche dell'immobile e alla sua potenzialità reddituale, non esclusivamente in base alla destinazione urbanistica o all'uso concreto dichiarato.
- La categoria D/2 comprende non solo alberghi e pensioni ma anche residence, case di riposo, pensionati per anziani e alloggi con servizi accessori di tipo alberghiero: quindi la presenza di arredi e impianti tipici di strutture ricettive può giustificare l'attribuzione D/2.
- Nelle procedure DoCFa la motivazione dell'avviso di accertamento può essere minimale se l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali proposti dal contribuente; se invece vi e' discordanza sui fatti, l'Ufficio deve motivare dettagliando le differenze riscontrate.
- L'assenza di un sopralluogo non invalida automaticamente l'accertamento se l'Ufficio integra l'istruttoria con idonea documentazione (planimetrie, fotografie, relazioni tecniche) che permetta di valutare le caratteristiche dell'unità.
- La trasformazione urbanistica o il rilascio di agibilità/permessi comunali non vincola l'ordinamento catastale: il Comune può ritenere compatibile l'uso abitativo ma ciò non impedisce all'Agenzia di classificare secondo la natura costruttiva/tipologica.
- La conferma di un utilizzo continuativo e coerente con la categoria contestata (es. locazione per attività residenziali assistenziali) costituisce elemento probatorio rafforzante a favore del classamento attribuito dall'Ufficio.
- Quando la rendita complessiva attribuita dall'Ufficio non aumenta rispetto alla situazione precedente, ciò può indebolire l'argomento del contribuente circa una presunta vessatorietà o maggior onere fiscale derivante dal nuovo classamento.
- Per difendere il classamento proposto dal contribuente è necessario documentare in modo chiaro e confrontabile gli elementi costruttivi e tipologici che giustificherebbero la categoria richiesta, poiché il contenzioso si concentra spesso sulla concreta ricostruzione degli elementi di fatto.
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