Cassazione Penale, Sentenza n. 1384/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che le prove a suo carico non dimostravano la responsabilità per il furto pluriaggravato: a suo avviso gli elementi indicavano solo la sua presenza in strade limitrofe; l'identificazione della donna autrice del furto (Arianna Spuzic) era incerta perché non più riconosciuta in successive audizioni; il teste Pancrazio Tedesco avrebbe fornito una descrizione imprecisa (anche sul colore dell'autovettura) e quindi il riconoscimento del veicolo tramite videosorveglianza non sarebbe affidabile; avrebbe dovuto essere effettuata un'individuazione fotografica dell'uomo alla guida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito argomentazioni logiche e coerenti: Pancrazio Tedesco aveva riconosciuto con certezza l'autovettura e l'uomo alla guida (il ricorrente), il cui ruolo era ulteriormente corroborato dall'indicazione di Cipriano Carducci, dalle immagini di videosorveglianza che hanno confermato il transito della Opel Astra nel comune di Tricarico e dal fatto che il 18/10/2018 il prevenuto è stato controllato alla guida del medesimo veicolo. La Suprema Corte ha ricordato che non è competente a rinnovare la valutazione del merito e che il ricorso si limitava a censure di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come modificato dalla L. 23/06/2017, n.103). Sentenza resa il 12/11.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione all'apprezzamento della prova; la Corte ha considerato la censura come critica di fatto non attinente a questioni di diritto, quindi non idonea a fondare il ricorso in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ritenuto colpevole
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata in quanto ha modificato il regime sanzionatorio dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha utilizzato la previsione per quantificare la sanzione alla Cassa delle ammende
Sez. U., n. 22242/2011 (Scibé) e Sez. U., n. 12/2000 (Jakani)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la Corte di cassazione non può riformare la valutazione di fatto compiuta dal giudice del merito; la mera diversa valutazione delle risultanze non configura vizio di legittimità
Corte costituzionale, sent. 13/6/2000 n. 186
Richiamata come riferimento per la possibilità di determinare equitativamente la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di condanna per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rivalutare il merito o le valutazioni probatorie: i motivi che mirano solo a una diversa lettura dei fatti sono, di norma, inammissibili
- Il riconoscimento da parte di testimoni combinato con riscontri oggettivi (videosorveglianza, rilevamenti successivi con lo stesso veicolo) può costituire prova sufficiente per la responsabilità, salvo vizi procedurali o profili di illegittimità della prova
- Se si contesta l'affidabilità di riconoscimenti e testimonianze, in cassazione è necessario far emergere una specifica e qualificata violazione di norme processuali o un vizio di diritto nella valutazione, non una mera critica dei fatti
- Avviare un ricorso in cassazione fondato su ricostruzioni alternative dei fatti comporta rischio di inammissibilità e di sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); conviene concentrare i motivi su questioni di diritto o vizi procedurali rilevabili in motivazione
- Quando si impugna una sentenza per questioni di identificazione della persona, è opportuno valorizzare (in sede di merito e con mezzi istruttori adeguati) ogni elemento probatorio oggettivo o formale: catena di custodia delle immagini, congruenza temporale, eventuali incongruenze formali nell'attestazione testimoniale
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