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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32474/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dalla notifica, a mezzo PEC, di un'intimazione di pagamento con cui veniva richiesto un credito complessivo di euro 692.002,57, riferito a una pluralità di tributi, ritenute alla fonte, tasse, diritti e sanzioni. La società destinataria impugnava l'atto davanti al giudice tributario di primo grado deducendo, tra l'altro, la prescrizione dei singoli crediti e l'irregolarità/estraneità di alcune relate di notifica delle cartelle poste a base dell'intimazione. Rigettato il ricorso in primo grado e respinto l'appello, la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità della decisione di primo grado per mancata statuizione sull'eccezione di prescrizione dei singoli tributi; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata considerazione di documenti attestanti che alcune relate di notifica prodotte dagli uffici erano estranee all'intimazione; 4) violazione/falsa applicazione dell'art. 2, sostenendo che la prescrizione non fosse decennale ma quinquennale per imposte erariali, diritti camerali e sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado affetta da nullità per motivazione apparente. Ha osservato che la decisione di appello si limitava a formule apodittiche di conferma integrale della sentenza di primo grado, senza illustrare le censure dell'appellante né le ragioni del rigetto, in violazione dei requisiti minimi di motivazione anche nel processo tributario. La nullità della sentenza per vizio motivazionale ha assorbito gli altri motivi. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è elemento essenziale della sentenza; la sua totale assenza o mera apparenza integra nullità della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, anche quando vi sia richiamo per relationem.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi di appello; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza, ma nel caso concreto i motivi relativi sono stati assorbiti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente e l'omessa pronuncia sono deducibili come nullità della sentenza in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla quando si limita a una adesione apodittica alla decisione di primo grado, senza indicare le censure dell'appellante e senza esporre le ragioni del loro rigetto.
  • La motivazione apparente ricorre non solo quando la motivazione manca materialmente, ma anche quando esiste solo in forma grafica e non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.
  • Il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se il giudice d'appello richiami in modo comprensibile i contenuti rilevanti della decisione appellata e dimostri di aver valutato criticamente i motivi di gravame; in difetto, la motivazione è insufficiente sul piano genetico e la sentenza è nulla.
  • Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione o per omessa pronuncia, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
  • La nullità della sentenza di merito per motivazione apparente comporta cassazione con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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