Sentenza n. 3324/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a.- della determinazione n. 637 AS REG del 17 marzo 2025 con cui Agesp Attività Strumentali s.r.l. ha aggiudicato alla ditta Vivai Barretta Garden s.r.l. i lavori relativi alla “Strategia definitiva di sviluppo urbano sostenibile relativa alla trasformazione dell’ambito della piazza Mercato – B.RE.A.T.H.E. Generations – azione materiale 3 Boost e Piazza Mercato” (CIG B455092a00; CUP G45I22000180001); di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra: a.- il verbale del 17 marzo 2025 con cui il Responsabile del Progetto ha verificato la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Vivai Barretta Garden s.r.l.; b.- del verbale del 17 marzo 2025 di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa della ditta Vivai Barretta Garden s.r.l. e di aggiudicazione della gara alla medesima ditta; c.- della richiesta di verifica di congruità del 30 dicembre 2024 (prot. n. 00008874/2024); d.- dell’integrazione della richiesta di congruità del 10 febbraio 2025 (prot. n. 00000910/2025); nonché per la declaratoria di inefficacia ai sensi degli articoli 122 e 124 CPA del contratto di appalto eventualmente stipulato tra Vivai Barretta Garden s.r.l. e AGESP s.r.l.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/11/2025: - per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra Vivai Barretta Garden s.r.l. e AGESP Attività Strumentali srl l’11 giugno 2025 e per la condanna della AGESP SPA a disporre il subentro della ditta PM Costruzioni srl nel contratto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori all'impresa prima classificata, nonché gli atti della verifica di congruità dell'offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con un ribasso del 34,35%, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa prima classificata, che aveva offerto un ribasso del 39,77%, nell'ambito di una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 110 del d.lgs. 36/2023, la violazione dell'art. 21 del disciplinare di gara e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contestando la verifica di congruità dell'offerta aggiudicataria. Con motivi aggiunti ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato l'11 giugno 2025 e il subentro nell'esecuzione dell'appalto.
La decisione
Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato una determinazione con cui ha revocato l'aggiudicazione originaria in favore dell'impresa controinteressata e ha disposto l'aggiudicazione in favore della ricorrente. Poiché tale sopravvenienza ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito la censura sull'illegittimità dell'aggiudicazione e le domande relative all'inefficacia del contratto e al subentro. Le spese sono state integralmente compensate. La compensazione è stata motivata dalla peculiarità della vicenda, dalle incertezze interpretative sull'applicabilità al processo amministrativo dell'art. 182 c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a., e dalla circostanza che la procura alle liti, inizialmente generica, era stata tempestivamente regolarizzata e risultava telematicamente depositata insieme al ricorso nativo digitale, così da poter essere considerata materialmente congiunta all'atto.
Norme richiamate
art. 71, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta per l'affidamento dei lavori.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
art. 54 d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente a sostegno della contestazione relativa all'aggiudicazione e alla verifica dell'offerta.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione alla verifica di congruità dell'offerta aggiudicataria.
art. 21 del disciplinare di gara
Indicato quale disposizione della lex specialis asseritamente violata.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda di declaratoria di inefficacia del contratto.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro.
art. 182 c.p.c.
Applicato per consentire la regolarizzazione della procura alle liti generica.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale norma di rinvio esterno che consente l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. al processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro l'atto originariamente impugnato.
- La procura alle liti priva dell'indicazione dell'oggetto del ricorso può essere regolarizzata ai sensi dell'art. 182 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a., quando il giudice assegna un termine e la parte adempie tempestivamente.
- La procura depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale può essere considerata materialmente congiunta all'atto, anche se priva dell'indicazione dell'oggetto del giudizio, ai fini della valutazione della sua validità e della successiva regolarizzazione.
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