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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 5918 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva classificato i ricambi importati, denominati "sprocket" e "idler", nella voce NC 8431, applicabile alle parti e agli accessori destinati principalmente a macchine per movimento terra, con conseguente esenzione da dazio. Secondo l'Agenzia, i beni avrebbero dovuto essere classificati nelle voci NC 8483 90 81 90 e NC 8483 50 20 90, relative a specifici organi meccanici di trasmissione, con applicazione del dazio del 2,7%. Il motivo verteva sulla violazione dell'art. 20 del Codice doganale comunitario, delle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata e delle note della Sezione XVI riguardanti la classificazione delle parti di macchine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la CTR aveva erroneamente attribuito priorità alla destinazione dei beni alle macchine movimento terra, applicando la nota 2, lett. b), della Sezione XVI. Occorre invece verificare preliminarmente, ai sensi della nota 2, lett. a), se i beni, in base alle loro caratteristiche essenziali e alla funzione concretamente svolta, siano oggetti autonomi classificabili in una specifica voce dei capitoli 84 o 85, come la voce 8483. Solo se tale classificazione autonoma non è possibile può operare, in via residuale e sussidiaria, il criterio della destinazione previsto dalla nota 2, lett. b), eventualmente conducendo alla voce 8431.

Norme richiamate

  • Art. 20 del Codice doganale comunitario

    La classificazione tariffaria deve essere effettuata applicando la disciplina doganale unionale e le regole della Nomenclatura combinata, in relazione alle caratteristiche e alla funzione della merce.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987, Allegato I, Regola generale n. 1

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono.

    La classificazione deve basarsi anzitutto sul testo delle voci e delle note legali, non sui titoli dei capitoli o su considerazioni generiche relative alla destinazione commerciale del prodotto.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987, Allegato I, Regola generale n. 6

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sotto voci, nonchè, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra.

    Anche la scelta della sottovoce deve essere compiuta sulla base del testo normativo e delle note applicabili, confrontando soltanto sottovoci dello stesso livello.

  • Nota 2, lett. a), della Sezione XVI della Nomenclatura combinata

    Le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (...) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.

    Una parte di macchina che, per caratteristiche proprie e funzione, costituisce un oggetto autonomo incluso in una specifica voce dei capitoli 84 o 85 deve essere classificata in quella voce, indipendentemente dalla macchina cui è destinata.

  • Nota 2, lett. b), della Sezione XVI della Nomenclatura combinata

    Le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare (...) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538.

    Il criterio della destinazione opera soltanto per le parti che non possono essere classificate come oggetti autonomi ai sensi della lett. a). La regola è quindi sussidiaria e residuale.

  • Regola generale n. 3, lett. a), della Nomenclatura combinata

    La voce più specifica deve avere la precedenza sulle voci di portata più generale.

    Una voce che individua nominativamente uno specifico oggetto o organo meccanico prevale su una voce generica relativa alle parti di una determinata famiglia di macchine.

  • Regolamento CE n. 1452/2007

    Il regolamento, relativo a una ralla destinata a essere integrata in un escavatore, conferma che la funzione di trasmissione e le caratteristiche essenziali del bene possono prevalere sulla sua destinazione, determinandone la classificazione come oggetto autonomo.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH

    La Corte richiama il principio secondo cui, quando una merce può rientrare in più voci, deve essere preferita la voce più specifica; una voce che designa un oggetto particolare prevale su una voce che comprende una categoria generale di oggetti.

Massime di principio

  • Per classificare doganalmente una parte di macchina non è sufficiente considerare la macchina cui il componente è destinato: occorre esaminare prima le sue caratteristiche oggettive e la funzione concretamente svolta.
  • Se il componente svolge una funzione autonoma e corrisponde a un oggetto specificamente previsto da una voce dei capitoli 84 o 85, deve essere classificato in quella voce, anche se destinato esclusivamente a una determinata macchina.
  • La classificazione nella voce relativa alle parti della macchina destinataria, come la voce 8431, è residuale: si applica solo quando il bene non è classificabile autonomamente in una voce più specifica.
  • Il nome commerciale del prodotto non è decisivo. Sono determinanti la struttura, le caratteristiche tecniche, la funzione effettiva e l'eventuale assimilabilità a organi meccanici autonomi, quali ruote dentate, pulegge o altri elementi di trasmissione.
  • In caso di controversia, l'autorità o il giudice devono motivare espressamente il confronto tra la voce specifica del bene e la voce generica relativa alle parti della macchina, applicando prima la nota 2, lett. a), e soltanto dopo, se necessario, la nota 2, lett. b), della Sezione XVI.

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