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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31789/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato le domande di un cittadino bangladino volte al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In cassazione il ricorrente ha impugnato soltanto la parte del decreto relativa al diniego della protezione umanitaria, con un unico motivo. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente la validità della procura speciale apposta in calce al ricorso: la procura indicava gli estremi del decreto impugnato e una data di rilascio successiva al deposito del provvedimento, ma non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Poiché, secondo l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 fornita dalle Sezioni Unite, tale certificazione è requisito speciale di ammissibilità del ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale, la Corte ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale apposta in calce al ricorso non era conforme al requisito di specialità richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite: mancava la certificazione da parte del difensore della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non è stata pronunciata condanna sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato

    la procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla posteriorità della procura, a pena di inammissibilità del ricorso

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve essere non solo autentica, ma anche espressamente posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore in tal senso.
  • La mancata certificazione da parte del difensore della data di rilascio della procura speciale, quando richiesta dalla disciplina speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Il requisito speciale di forma della procura nei giudizi di protezione internazionale si aggiunge alla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c. e ne rafforza il contenuto probatorio-formale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non è necessaria una statuizione sulle spese processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, ove ricorrano i presupposti di legge, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliareFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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