Corte di giustizia, Sentenza C-496/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 luglio 2020. — Antonio Capaldo SpA contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Campania. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Controllo delle merci – Domanda di revisione della dichiarazione in dogana – Controllo a posteriori. — Causa C-496/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la revisione ex articolo 78 del codice doganale può essere avviata anche dopo una precedente verifica fisica non contestata delle merci. Il potere dell’autorità doganale di procedere a controlli e a regolarizzare la situazione dopo lo svincolo non è escluso dalla circostanza che, in un’importazione precedente, la classificazione fosse stata confermata in sede di controllo fisico. La decisione ribadisce la funzione dell’articolo 78 come strumento di correzione di errori materiali e interpretativi, finalizzato alla corretta applicazione dei dazi.
Interpretazione dell’articolo 78 del codice doganale comunitario: se una verifica fisica delle merci effettuata all’importazione impedisca la revisione a posteriori della dichiarazione in dogana.
La questione giuridica
Se l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 debba essere interpretato nel senso che osta all’avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana quando, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, la merce sia già stata sottoposta a verifica fisica con conferma della classificazione doganale attribuita.
Principio di diritto
L’articolo 78 del codice doganale comunitario non osta all’avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana anche se la merce, in una precedente importazione e senza contestazione, sia stata sottoposta a verifica fisica e la sua classificazione doganale sia stata confermata. La verifica preventiva non esaurisce il potere dell’autorità doganale di procedere, dopo lo svincolo, a revisione e controlli a posteriori, poiché l’articolo 78 mira a far coincidere la situazione doganale con la realtà effettiva e a correggere errori o omissioni, compresi quelli di interpretazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 62 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 65 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92
Revisione della dichiarazione in dogana dopo verifica fisica delle merci
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, nell’ambito di una controversia tra Antonio Capaldo SpA e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in relazione alla possibilità di avviare la revisione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci.
Fatti e procedimento principale
Nel 2011 la società ricorrente aveva importato gazebo dalla Cina, dichiarandoli con un determinato codice tariffario soggetto ad aliquota del 12%. Successivamente, a seguito di una revisione interna svolta da un consulente doganale, essa ritenne che la classificazione fosse errata e sostenne che i gazebo dovessero essere classificati con codici tariffari diversi, più favorevoli sotto il profilo daziario.
La società presentò quindi all’ufficio doganale due domande: una di revisione delle dichiarazioni in dogana e una di rimborso dei dazi e dell’IVA ritenuti indebitamente versati. L’ufficio respinse entrambe le richieste. Nel contenzioso interno, l’amministrazione doganale sostenne anche che una precedente importazione dello stesso tipo di merce era stata sottoposta a verifica fisica, non contestata dall’agente di sdoganamento.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiese in sostanza se la verifica fisica delle merci effettuata al momento dell’importazione impedisse l’instaurazione della procedura di revisione prevista dall’articolo 78 del codice doganale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 62 del codice doganale, sulla compilazione della dichiarazione e sui documenti da allegare;
- l’articolo 65, sulla rettifica della dichiarazione prima dello svincolo;
- l’articolo 78, che disciplina la revisione della dichiarazione dopo lo svincolo e i controlli a posteriori.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva, anzitutto, che il tenore letterale dell’articolo 78 non contiene alcuna limitazione che impedisca all’autorità doganale di procedere a una revisione o a controlli a posteriori per il solo fatto che vi sia stata una verifica fisica precedente.
Sottolinea inoltre che la finalità del codice doganale è garantire la corretta applicazione dei dazi e che l’articolo 78 è concepito per far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo errori materiali, omissioni ed errori di interpretazione del diritto applicabile. In questo senso, la presenza di un controllo fisico precedente non può escludere in via generale la revisione successiva.
La Corte distingue la rettifica dell’articolo 65, che avviene prima dello svincolo su iniziativa del dichiarante, dalla revisione dell’articolo 78, che interviene dopo lo svincolo e lascia all’autorità doganale un margine discrezionale sull’opportunità di procedere. Tuttavia, tale margine è limitato: l’autorità deve esaminare la domanda, valutarne la fondatezza e, se emergono elementi inesatti o incompleti, adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione.
La Corte ricorda infine che gli "elementi inesatti o incompleti" comprendono anche gli errori di interpretazione del diritto applicabile; pertanto, non è legittimo respingere una domanda di revisione soltanto perché l’importatore non ha contestato un controllo preventivo. Se poi i dazi versati risultano superiori a quelli dovuti, la regolarizzazione deve consistere nel rimborso dell’eccedenza.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che non osta all’avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana, anche quando la merce sia stata già sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la classificazione doganale.
Principio affermato
La verifica fisica effettuata all’importazione non preclude, di per sé, la revisione a posteriori della dichiarazione in dogana ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale; l’autorità doganale conserva il potere di correggere la posizione doganale e di regolarizzare eventuali errori o omissioni emersi successivamente allo svincolo.
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