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Sentenza

Sentenza n. 4773/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Monte di Procida, anche nella qualità di Ufficiale di Governo, a fronte della notifica, occorsa il 10 marzo 2025, di atto stragiudiziale di diffida e messa in mora Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della nota prot. n. 0012195 del 15/07/2025, a firma del Responsabile del VI Settore del Comune di Monte di Procida, avente ad oggetto: “RAPPORTO INFORMATIVO”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI MEO ANGELO il 27\5\2026 : ESATTA ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 8450/2025

Giustizia amministrativa202503172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sull’istanza di esecuzione di ordinanze sindacali di messa in sicurezza e, con motivi aggiunti, nota dirigenziale del 29 gennaio 2026 adottata in pretesa esecuzione della precedente sentenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari e occupante)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Monte di Procida, anche quale Ufficiale di Governo, sulla diffida notificata il 10 marzo 2025, volta a ottenere l’esecuzione delle ordinanze sindacali nn. 18 e 20 del 2023, con le quali era stata ordinata alla proprietà di un fabbricato pericolante la messa in sicurezza e, in caso di inottemperanza, l’esecuzione d’ufficio in danno. Il TAR aveva già accolto il ricorso avverso il silenzio, ordinando al Comune di adottare un provvedimento espresso che indicasse le attività svolte per eseguire le ordinanze oppure motivasse in modo specifico le ragioni del mancato intervento. La nota del 29 gennaio 2026, adottata dal Responsabile del VI Settore, si limitava a diffidare nuovamente la proprietà e il tecnico a completare i lavori e a produrre un nuovo certificato di eliminazione del pericolo, motivando genericamente l’impossibilità di un intervento comunale con la complessità dell’operazione e la carenza di risorse. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto: nullità della nota per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 2909 c.c.; incompetenza del dirigente, assumendo che i poteri ex art. 54 TUEL spettassero esclusivamente al Sindaco quale Ufficiale di Governo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti; omessa comunicazione alla Prefettura dell’inottemperanza; omessa attivazione dell’esecuzione d’ufficio prevista dall’art. 54, comma 7, TUEL. Il Ministero aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, già riconosciuto nella precedente sentenza; i controinteressati costituiti hanno chiesto l’inammissibilità, l’improcedibilità o il rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato nulla, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, la nota del 29 gennaio 2026 perché adottata in elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza. Il giudicato imponeva al Comune, in alternativa, di indicare concrete attività esecutive per dare attuazione alle ordinanze del 2023 oppure di motivare in modo specifico, documentato e verificabile il mancato intervento. La nota non soddisfaceva nessuna delle due alternative: reiterava un ordine alla proprietà già rimasto ineseguito per anni, senza assumere iniziative comunali, cronoprogramma, individuazione del soggetto esecutore o stanziamento delle risorse. La motivazione sulla complessità dell’intervento e sulla carenza di risorse è stata ritenuta apodittica, non supportata da analisi tecniche, stima dei costi, ricognizione delle disponibilità finanziarie o valutazione di soluzioni alternative. Il TAR ha inoltre rilevato che l’importo stimato dal CTU nel parallelo procedimento civile, pari a circa 74.250 euro, non dimostrava l’impossibilità dell’intervento e risultava comunque recuperabile nei confronti degli inottemperanti. La nota è stata ritenuta viziata anche sotto il profilo dell’incompetenza, poiché il dirigente aveva assunto determinazioni sostanziali riconducibili ai poteri sindacali ex art. 54 TUEL. Il Comune è stato ordinato di adottare entro sessanta giorni un nuovo provvedimento espresso e motivato, contenente un cronoprogramma dettagliato dell’intervento in danno oppure una motivazione puntuale e documentata dell’impossibilità di procedere, accompagnata da misure alternative concrete e termini certi. È stata confermata la nomina del Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di affidare a terzi i lavori e recuperare coattivamente le spese dagli inottemperanti. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero e dei controinteressati.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Fondano l’azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    è nullo il provvedimento amministrativo adottato "in violazione o elusione del giudicato"

    La nullità ricorre anche quando l’amministrazione non contraddice formalmente il dispositivo, ma ne vanifica la portata conformativa attraverso una reiterazione sostanziale dell’inerzia o un aggiramento delle prescrizioni giudiziali.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, i poteri in materia di incolumità pubblica, compresi gli obblighi di informazione alla Prefettura e, in caso di inottemperanza, l’esecuzione d’ufficio in danno con recupero delle spese.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Impone la comunicazione alla Prefettura dell’inottemperanza agli ordini impartiti, quale adempimento collegato ai meccanismi di attuazione dei poteri previsti dalla norma.

  • art. 54, comma 7, d.lgs. 267/2000

    Consente l’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari, con recupero coattivo delle spese nei confronti dei soggetti inadempienti.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Distingue le competenze dirigenziali da quelle attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo; il dirigente non può adottare determinazioni sostanzialmente riconducibili alla competenza esclusiva del Sindaco ex art. 54 TUEL.

  • artt. 24, 97 e 113 Cost.

    Sono richiamati a fondamento dell’effettività della tutela giurisdizionale, del buon andamento e della necessità che l’amministrazione dia concreta esecuzione al giudicato e affronti il persistente pericolo per l’incolumità.

Massime di principio

  • L’elusione del giudicato amministrativo sussiste non solo quando l’amministrazione adotta un atto formalmente contrario al dispositivo, ma anche quando adotta un atto apparentemente compatibile che, nella sostanza, vanifica il vincolo conformativo reiterando l’inerzia o aggirando le prescrizioni della sentenza; tale atto è nullo ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990.
  • Quando una sentenza ordina all’amministrazione di indicare le attività esecutive svolte oppure di motivare specificamente e documentalmente il rifiuto di procedere, non è sufficiente reiterare nei confronti del privato un ordine già rimasto ineseguito: l’amministrazione deve assumere concrete iniziative esecutive oppure dimostrare, con istruttoria verificabile, le ragioni dell’impossibilità e indicare misure alternative e tempi certi.
  • La motivazione fondata genericamente sulla complessità dell’intervento e sulla carenza di risorse non è adeguata a giustificare il mancato esercizio dell’esecuzione d’ufficio quando non sia accompagnata da analisi tecnica, stima dei costi, ricognizione delle risorse disponibili o da stanziare, cronoprogramma e valutazione di soluzioni alternative.
  • Le determinazioni sostanziali attuative dei poteri attribuiti al Sindaco quale Ufficiale di Governo dall’art. 54 TUEL non possono essere adottate o integrate da un dirigente comunale quando incidano sull’individuazione degli obbligati, sulla fissazione dei termini e sui presupposti dell’intervento sostitutivo.
  • In presenza di ordinanze sindacali di messa in sicurezza rimaste ineseguite e di un persistente pericolo per l’incolumità, l’amministrazione deve valutare e, ricorrendone i presupposti, attivare l’esecuzione d’ufficio in danno, con successivo recupero delle spese nei confronti degli inottemperanti; l’inerzia non può essere sostituita da sollecitazioni meramente reiterative al privato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazione

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