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Sentenza

Sentenza n. 2187/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1436/2024 pubbl. il 26/07/2024 RG n. 1683/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202509323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1436/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e notificata all'Amministrazione con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato. L'Amministrazione si è costituita senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita. Risultavano inoltre rispettati i presupposti processuali dell'azione, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, tra la notificazione del titolo e la notificazione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza e non controversa la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo, corrispondendo le somme giudizialmente dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, incaricandolo di eseguire il giudicato nei successivi 60 giorni mediante il compimento di tutti gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata all'Amministrazione presso la sua sede reale con le formalità previste per il titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, disponendo il pagamento delle somme riconosciute dal titolo e l'adozione degli atti necessari alla sua completa esecuzione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Amministrazione competente, attribuendogli anche la facoltà di delega e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta la liquidazione di un compenso autonomo quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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