Ordinanza n. 13582/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento 1. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 65/CV/2024 e succ.), pubblicata sul sito istituzionale, avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli, nonché della delibera del 20 novembre 2024 relativa allo scorrimento/sostituzione per la medesima sede; 2. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 80/CV/2024), avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Carinola; 3. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 71/CV/2024), avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Casoria; 4. delle relative graduatorie definitive approvate dal CSM per le sedi di Napoli, Carinola e Casoria, nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato in posizione utile ai fini della nomina; 5. delle graduatorie provvisorie relative alle medesime sedi (Napoli, Carinola, Casoria), pubblicate in data 30 maggio 2023; 6. del Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, segnatamente l’art. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), nella parte in cui prevedeva un limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale; 7. dei verbali del CSM che approvano le graduatorie impugnate; 8. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere del CSM di nomina a giudice onorario di pace e relative graduatorie per gli uffici di Napoli, Carinola e Casoria, nonché il bando nella parte relativa al limite decennale di valutazione dell'anzianità professionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le delibere del CSM del 17 dicembre 2025 e del 20 novembre 2024, le graduatorie definitive e provvisorie relative alle sedi di Napoli, Carinola e Casoria, il bando di selezione pubblicato l'11 aprile 2023, limitatamente alle previsioni che stabilivano un limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale, nonché i verbali e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non emerge il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Nel corso della trattazione è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle tre selezioni, in quanto potenziali controinteressati. Il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, rappresentando la difficoltà di reperire gli indirizzi dei controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né in rito né nel merito. Ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i nominativi utilmente graduatisi per le selezioni relative agli uffici del giudice di pace di Napoli, Carinola e Casoria. Ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria e il numero di ruolo, le parti, gli estremi degli atti impugnati, un sunto dei motivi, l'elenco dei controinteressati, le modalità di consultazione del processo, gli estremi dell'ordinanza autorizzativa e il testo integrale del ricorso. Il Ministero dovrà pubblicare, previa consegna della documentazione da parte del ricorrente, il ricorso e l'ordinanza, mantenendoli online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciando un'attestazione della pubblicazione e predisponendo sulla home page il collegamento alla sezione "Atti di notifica". Gli adempimenti dovranno essere compiuti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi quindici giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente, con separato provvedimento collegiale, previa documentazione dei costi da parte dell'amministrazione. L'ulteriore trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 27 gennaio 2027, con riserva sulle statuizioni in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
La disposizione consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio o la difficoltà di reperirne gli indirizzi rendano particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
È richiamato quale fondamento della necessità di assicurare la partecipazione al giudizio dei controinteressati.
È richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su procedure selettive e graduatorie, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati che possono subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento della domanda.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati o la difficoltà di reperirne gli indirizzi rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, purché il giudice prescriva modalità idonee a garantire la conoscibilità del ricorso e degli atti essenziali.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del testo integrale del ricorso, dell'ordinanza autorizzativa, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente le informazioni necessarie a identificare il giudizio e a seguirne lo svolgimento.
- Il giudice può stabilire un termine perentorio per l'esecuzione degli adempimenti notificatori e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova, prevedendo che l'inosservanza determini l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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