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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24560/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Moldavia per l'esecuzione di una pena. Il motivo centrale del ricorso è che la pena richiesta per l'esecuzione (rideterminata dal Tribunale di Orhei nel 2018 in 4 anni 8 mesi e 19 giorni) sarebbe già stata in concreto espiata dal ricorrente in precedenza, in relazione alla pena originaria di 10 anni, anche alla luce di atti di amnistia e del ricalcolo della pena favorevole ex legge n.207/2016; inoltre si denunciava la carenza documentale (certificati di detenzione degli istituti penitenziari richiesti e non acquisiti) e quindi violazione del diritto di difesa e insufficiente motivazione della Corte di appello

La decisione

La Corte suprema ha accolto il ricorso in quanto fondato, ritenendo che la sentenza impugnata non aveva affrontato e risolto in modo esaustivo il punto cruciale circa l'effettiva residuezza della pena dopo la rideterminazione del 2018 e non aveva considerato l'incongruenza della certificazione del 12/11/2021 (che si riferiva alla pena originaria). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma perché richieda allo Stato richiedente adeguati chiarimenti e integrazioni probatorie circa se la pena rideterminata sia ancora da espiare tenendo conto del periodo di detenzione già scontato; si è quindi ordinato che sia colmata la lacuna istruttoria prima di decidere nuovamente sull'estradizione

Norme richiamate

  • Legge n. 207 del 29/07/2016

    Applicata con effetto retroattivo come "legge penale più favorevole" per rideterminare la pena in relazione al valore dei beni rubati; ha consentito la riduzione della pena originaria al nuovo ammontare esecutivo

  • Art. 126 codice penale (modificato dalla legge n.207/2016)

    La modifica dell'art.126 è stata la norma tecnica che ha inciso sui limiti di pena per il reato di furto, giustificando la rideterminazione della pena a favore del condannato

  • Art. 84, comma 1, codice penale

    Richiamato come criterio per il concorso di reati nella determinazione della pena complessiva risultante per i due furti; la sentenza del Tribunale di Orhei ha applicato tale norma per fissare la pena cumulativa in 4 anni 8 mesi e 19 giorni

Massime di principio

  • Quando l'estradizione è basata su una pena rideterminata successivamente alla condanna originaria, lo Stato richiedente deve fornire documentazione aggiornata che chiarisca se e quanto residui da espiare dopo il ricalcolo.
  • Se emergono discrepanze tra certificazioni (es. attestazione del Ministero della Giustizia) e sentenze di rideterminazione, il giudice nazionale deve ordinare l'integrazione istruttoria prima di decidere sull'estradizione; decidere senza colmare la lacuna può invalidare la decisione.
  • La retroattività della legge penale più favorevole (se applicabile nello Stato richiedente) può ridurre o azzerare la pena residua e deve essere espressamente verificata e documentata dalla parte richiedente.
  • La prova dell'effettiva espiazione o del residuo di pena richiede certificati di detenzione completi e documenti ufficiali (sentenze che rideterminano la pena, provvedimenti di amnistia, certificati carcerari); l'assenza di tali documenti ingenera obbligo di integrazione istruttoria.
  • Il diritto di difesa impone che la difesa possa ottenere gli atti necessari alla verifica della situazione detentiva; la mancata acquisizione dei documenti richiesti può integrare vizio per violazione del diritto di difesa.
  • In caso di mandato di arresto internazionale fondato su più titoli (sentenza per esecuzione e provvedimento cautelare per evasione), il giudice deve separare e verificare ciascun titolo (esecuzione pena vs misura cautelare) e la rispettiva residua esigibilità.
  • La sussistenza della doppia incriminabilità e l'identità personale dell'estradando devono essere accertate, ma non sollevano il problema della residualità della pena: quest'ultima richiede documentazione di merito aggiornata.

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