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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30569/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/11/2021 che aveva rigettato l'appello ex art. 240-bis c.p. chiedendo la revoca del sequestro preventivo disposto in vista di confisca. Due motivi principali: (1) censura procedurale per ritenuta inammissibilità delle memorie difensive depositate in udienza per tardività rispetto al termine di cinque giorni previsto dall'art. 127, comma 2, c.p.p., con dedotta violazione delle norme sul deposito e, in subordine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 322-bis e 127 c.p.p.; (2) censura sulla motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta carente sotto i profili di coerenza, completezza e ragionevolezza: mancata considerazione delle prove contabili prodotte dalla difesa (poste attive e uscite), trascuratezza della perizia agronomica relativa all'autofinanziamento tramite coltivazioni, e vizio nella perimetrazione temporale della presunzione di accumulazione illecita rispetto all'inizio dell'attività imprenditoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per aspecificità e perplessità procedurali, con richiamo alla consolidata giurisprudenza secondo cui nel procedimento d'appello cautelare il deposito delle memorie è regolato dall'art. 127, comma 2, c.p.p., e il termine dilatorio di cinque giorni è da rispettare a pena di inammissibilità; la questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante. Secondo motivo: inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità; molte censure sono di merito o precluse in ragione di precedenti ordinanze (preclusione endoprocessuale), e il ricorrente non ha indicato profili di novità decisivi né quali omissioni concrete della motivazione avrebbero inciso sulla decisione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che dispone la confisca per equivalente per i beni ritenuti acquistati con proventi di reato; la misura cautelare sequestrale è stata disposta in vista della confisca ex art. 240-bis.

  • art. 127, comma 2, cod. proc. pen.

    Nel procedimento d'appello cautelare disciplina il deposito delle memorie difensive; la Corte conferma che il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza deve essere rispettato a pena di inammissibilità per garantire l'effettività del contraddittorio scritto.

  • art. 121, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma generale sul deposito degli atti processuali; la Corte rileva che nel procedimento cautelare prevale la disciplina speciale dell'art. 127, comma 2, c.p.p., e non la norma generale.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Riferita dal ricorrente nella prospettata questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione essendo il motivo principale inammissibile e richiamando la disciplina speciale dell'appello cautelare.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma connessa alla motivazione delle misure; invocata dal ricorrente per lamentare carenze della motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche o di merito.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina del deposito nel procedimento cautelare e giustifica l'applicazione dell'art. 127, comma 2, c.p.p., al processo cautelare d'appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Riguarda i limiti della cognizione della Cassazione; la Corte osserva che molte censure del ricorrente sono meramente di merito e non ammissibili per il sindacato di legittimità salvo specifici profili di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a un'ammenda destinata alla Cassa delle ammende.

  • Articoli della Costituzione menzionati (art. 3, art. 24 secondo comma, art. 76, art. 111)

    Il ricorrente ne ha prospettato la violazione per la presunta perentorietà e inammissibilità delle memorie, ma la Corte ha ritenuto la questione costituzionale irrilevante alla luce della inammissibilità del motivo principale e della prevalenza della disciplina speciale.

Massime di principio

  • Nel procedimento d'appello cautelare il deposito delle memorie difensive è regolato dall'art. 127, comma 2, c.p.p.; il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza deve essere rispettato a pena di inammissibilità per garantire l'effettività del contraddittorio scritto.
  • Quando si reclama l'omesso esame di memorie difensive già depositate occorre indicare con precisione quali argomenti decisivi siano stati omessi e come avrebbero inciso sulla decisione; l'asserita omissione generica è inammissibile.
  • Le questioni già decise in precedenti ordinanze cautelari nell'ambito dello stesso procedimento sono in genere soggette a preclusione endoprocessuale e non possono essere riproposte, salvo che si allegino e si dimostrino elementi nuovi rilevanti.
  • Le critiche di natura meramente contabile o di merito (es. valutazione delle poste attive e passive, accertamenti tecnici) difficilmente superano il vaglio di legittimità in cassazione, se non è indicato un errore di diritto o una precisa carenza logico-giuridica della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; prima di ricorrere è opportuno valutare la concretezza e specificità delle censure proposte.

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