Cassazione Penale, Ordinanza n. 04104/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: 1) l'assenza di querela, sostenendo che mancasse la condizione di procedibilità; 2) l'erroneità e illogicità della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità; 3) l'eccessività della pena irrogata; 4) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dato atto dell'avvenuta espressione formale della volontà punitiva della persona offesa. Il secondo motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza, poiché non indicava quali elementi concreti della motivazione dovessero essere censurati. Il terzo motivo è stato ritenuto non meritevole di sindacato perché la Corte territoriale aveva già graduato la pena in prossimità del minimo edittale con giudizio di fatto logicamente corretto. Analoga considerazione è stata svolta per il diniego dell'art. 131-bis c.p., essendo stata motivata la non minima offensività del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del primo motivo e la genericità del secondo, mentre il terzo motivo e la censura sul diniego della particolare tenuità del fatto sono stati ritenuti infondati o comunque non sindacabili nel merito perché la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione logica sulla gravità della condotta, sulla misura della pena e sulla non minima offensività del fatto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.
i motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare gli elementi posti a base della censura, altrimenti il motivo è generico e non scrutinabile
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la Corte di merito motivi la non minima offensività della condotta
cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione deve consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura puntualmente le argomentazioni poste a base della decisione.
- La deduzione di assenza della querela è inammissibile se la sentenza impugnata ha dato atto dell'esistenza di una valida manifestazione di volontà punitiva della persona offesa e il ricorso non contesta specificamente tale passaggio.
- È generico il motivo che contesta la responsabilità senza indicare quali elementi di fatto o di diritto della motivazione siano erronei o illogici, impedendo al giudice di legittimità un effettivo controllo.
- La determinazione della pena rientra nel giudizio discrezionale del giudice di merito quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica, specie se la sanzione è collocata vicino al minimo edittale.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo non contraddittorio sulla non minima offensività della condotta.
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