Sentenza n. 1112/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 697/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 4.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 697/2025 del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire, alle condizioni dei docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero all'assegnazione di buoni elettronici per complessivi euro 1.500, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notifica del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente mancata ottemperanza. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 9 luglio 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato di avere riconosciuto e attivato la Carta elettronica del docente per gli importi e gli anni scolastici stabiliti dal titolo, il giudice ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negarla quando ricorrano ulteriori ragioni ostative; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative”
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa dal giudice dell'ottemperanza in presenza di ulteriori ragioni ostative, valutate discrezionalmente, anche con riferimento a vincoli normativi, di bilancio e a specifici interessi pubblici.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell'avvenuta esecuzione del comando giudiziale da parte dell'amministrazione giustifica l'ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, anche quando l'amministrazione si sia costituita senza svolgere difese.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi gli atti contabili e le eventuali modifiche di bilancio.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla quando ravvisi ulteriori ragioni ostative, valutate discrezionalmente anche in relazione alla situazione della finanza pubblica e agli interessi pubblici coinvolti.
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