Cassazione Penale, Sentenza n. 34855/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bolzano aveva rigettato il riesame proposto contro il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso il 13 dicembre 2025, di cinque buste contenenti infiorescenze di canapa, quattro delle quali sigillate, sequestrate il 12 dicembre 2025 presso l’esercizio commerciale di cui l’indagato era titolare. Con il primo motivo la difesa ha dedotto la nullità del decreto di convalida per difetto di motivazione, in relazione all’art. 355, comma 2, c.p.p. Con il secondo ha lamentato la mancanza di motivazione e la violazione degli artt. 355, comma 2, e 253 c.p.p., sostenendo che, alla luce delle analisi dei Carabinieri e di quelle prodotte dall’indagato, non sussistessero il fumus commissi delicti né la ragionevole configurabilità del reato; ha inoltre denunciato la contraddizione tra il riconoscimento del fumus e il rinvio al giudice di merito dell’accertamento dell’efficacia drogante. Con il terzo motivo ha invocato la violazione degli artt. 240, comma 2, c.p. e 324, comma 7, c.p.p., sostenendo che, una volta effettuate le analisi, non vi fosse ragione di mantenere il sequestro e che la sostanza non fosse drogante. Il reato ipotizzato era la commercializzazione di infiorescenze di cannabis in violazione della disciplina sugli stupefacenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il decreto di convalida era motivato, sia pure sinteticamente, per relationem mediante il richiamo al verbale di perquisizione e sequestro, che indicava la necessità di impedire che le infiorescenze fossero alterate, modificate o disperse; la natura dei beni e la loro relazione con il reato rendevano inoltre ammissibile una motivazione formulata in termini generali sulla finalità probatoria. Ha rigettato anche il secondo motivo: nel riesame del sequestro probatorio è sufficiente verificare l’astratta configurabilità del reato e la relazione qualificata tra la cosa e il reato, senza anticipare l’accertamento di merito sulla concreta efficacia drogante. La commercializzazione delle infiorescenze di cannabis non rientranti tra i prodotti contemplati dalla legge n. 242 del 2016 può integrare il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche in presenza di una percentuale di THC inferiore ai valori indicati da tale legge; l’effettiva attitudine psicotropa è questione da accertare nelle successive fasi di merito. Il terzo motivo è rimasto assorbito dalle ragioni esposte. La decisione impugnata proveniva dal Tribunale di Bolzano, in sede di riesame, ed era di rigetto dell’istanza.
Norme richiamate
art. 355, comma 2, c.p.p.
In ordine alla eccepita mancanza di motivazione del decreto di sequestro probatorio, il Tribunale ha correttamente ritenuto che detto provvedimento fosse, sia pur sinteticamente, motivato per relationem rispetto alle ragioni che lo sorreggevano, atteso che il pubblico ministero ha richiamato il verbale di perquisizione e sequestro del 12/12/2025, ove si legge che le infiorescenze erano sequestrate dalla p.g. “per impedire che quanto descritto venisse alterato, modificato o disperso”, in tal modo evidenziando sia la relazione qualificata tra il reato (art. 73, d.P.R.. 309/90) e la res da apprendere (sostanza stupefacente), qualificata quale corpo del reato, sia la finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, cioè l’evidente necessità di impedire l’alterazione della res in attesa delle analisi.
La motivazione della convalida del sequestro probatorio può essere sintetica e per relationem se il rinvio a un atto accessibile consente di individuare la relazione qualificata tra cosa e reato e la finalità probatoria del vincolo.
art. 253 c.p.p.
In altri termini, ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato.
Per disporre il sequestro probatorio è sufficiente una possibilità concreta, non meramente astratta, del rapporto tra la cosa sequestrata e il reato.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Correttamente il provvedimento impugnato richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019 laddove questa aveva precisato che la commercializzazione della canapa sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla anzidetta legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1, 3 e 4, d.P.R. 309/90, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7, della L. 242/2016.
La commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati diversi dai prodotti elencati dalla legge n. 242 del 2016 può integrare il reato anche quando il THC è inferiore alle concentrazioni indicate da tale legge; l’accertamento dell’efficacia drogante concreta è demandato al giudizio di merito.
art. 13 d.P.R. 309/1990
L'art. 73 citato incrimina, dunque, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina, derivati dalla cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente che informa gli artt. 13 e 14, d.P.R. 309/90.
La Corte richiama la nozione legale di sostanza stupefacente per affermare che l’art. 73 punisce la commercializzazione dei derivati della cannabis indicati senza distinguere in base alla percentuale di THC.
art. 14 d.P.R. 309/1990
L'art. 73 citato incrimina, dunque, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina, derivati dalla cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente che informa gli artt. 13 e 14, d.P.R. 309/90.
La disciplina è letta congiuntamente alla nozione legale di sostanza stupefacente, senza che la percentuale di THC costituisca, di per sé, criterio per escludere l’astratta configurabilità del reato.
art. 242, legge 2 dicembre 2016, n. 242
Correttamente il provvedimento impugnato richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019 laddove questa aveva precisato che la commercializzazione della canapa sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla anzidetta legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1, 3 e 4, d.P.R. 309/90, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7, della L. 242/2016.
La legge n. 242 del 2016 non sottrae all’astratta rilevanza penale ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 la commercializzazione di derivati della cannabis diversi dai prodotti da essa contemplati, anche quando il THC sia sotto le soglie previste.
art. 324, comma 7, c.p.p.
Il terzo motivo resta assorbito dalle considerazioni che precedono.
La Corte non ha esaminato autonomamente la censura riferita alla disposizione, ritenendola assorbita dalle ragioni che confermavano la legittimità del sequestro.
art. 240, comma 2, c.p.
Il terzo motivo resta assorbito dalle considerazioni che precedono.
La censura relativa alla norma è rimasta assorbita; la Corte non ha enunciato una distinta interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel riesame di un sequestro probatorio, il giudice verifica l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non la fondatezza dell’accusa secondo il livello di prova richiesto per la decisione di merito.
- Il sequestro probatorio richiede una relazione qualificata tra la cosa e il reato e una finalità probatoria concreta; ai fini del vincolo è sufficiente che il rapporto sia concretamente possibile, purché non meramente astratto o avulso dalle caratteristiche del caso.
- La motivazione del sequestro probatorio e della sua convalida può essere resa per relationem quando richiama un atto legittimo e accessibile, ne recepisce ragioni congrue e rende comprensibile la relazione tra il bene, il reato ipotizzato e la finalità probatoria. Quando la funzione probatoria è immediatamente desumibile dalla natura della cosa sequestrata, può essere sufficiente una motivazione formulata in termini generali.
- Nella fase del riesame del sequestro probatorio, l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 può sussistere per la commercializzazione di infiorescenze di cannabis non comprese tra i prodotti contemplati dalla legge n. 242 del 2016 anche se il THC è inferiore alle soglie previste da tale legge; la verifica dell’effettiva efficacia drogante è rimessa alle successive fasi di merito.
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