Cassazione Penale, Ordinanza n. 10545/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31 maggio 2024. L'unico motivo deduceva vizi nella valutazione di attendibilità della persona offesa compiuta dal giudice di merito, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta in sentenza. La Corte di cassazione rileva che tale censura mira a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, poiché il giudice di appello ha già esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, osservando che la memoria depositata non era assistita da adeguato supporto argomentativo. Non emerge dal testo il reato specificamente contestato in origine, né un intervento rescissorio sulla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la doglianza non attiene a un vizio deducibile in cassazione, ma sollecita una rivalutazione del fatto e della credibilità della persona offesa.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 540 c.p.p.
La richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile è stata respinta per carenza di adeguato supporto argomentativo nella memoria depositata.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Casella, Rv. 281923 - 01
Richiamata per affermare che, in difetto di specifico supporto argomentativo, non vi è titolo per la liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, soprattutto quando la censura investe l'attendibilità della persona offesa e il giudice di merito abbia già motivato in modo esplicito il proprio convincimento.
- La contestazione della valutazione probatoria è inammissibile quando non individua un vizio di legittimità ma propone criteri alternativi di lettura dei fatti e delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La liquidazione delle spese in favore della parte civile richiede una domanda adeguatamente supportata sul piano argomentativo; in mancanza, la richiesta deve essere rigettata.
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