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Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento n. 250090204569 a firma del direttore presso la direzione provinciale di Cosenza dell'INPS, comunicato in data 07.10.2022, con il quale è stata rigettata la domanda di integrazione salariale n. INPS.2203.09/03/2022.0042801 del 09.03.2022; - del provvedimento n. 250090204570 a firma del direttore presso la direzione provinciale di Cosenza dell'INPS, comunicato in data 07.10.2022, con il quale è stata rigettata la domanda di integrazione salariale n. INPS.2500.03/06/2022.0275295 del 03.06.2022; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202201685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'INPS relativi a due domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO)

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, affidataria della gestione di un impianto pubblico di trattamento dei rifiuti, ha impugnato due provvedimenti dell'INPS che avevano respinto le domande di CIGO. La riduzione dell'attività era stata determinata dalla mancata individuazione, da parte della stazione appaltante, di siti esterni per lo smaltimento degli scarti di lavorazione, con conseguente saturazione degli spazi dell'impianto, riduzione dei conferimenti e parziale inutilizzo del personale. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del d.m. n. 95442/2016, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, il difetto o l'insufficienza della motivazione, il travisamento dei fatti e l'illogicità manifesta. La ricorrente ha sostenuto che l'evento fosse estraneo alla propria volontà e riconducibile all'inerzia dell'autorità pubblica committente, nonché che l'INPS non avesse considerato l'impossibilità di impiegare il personale in altra sede. È stata inoltre contestata l'erronea indicazione dell'unità produttiva nel primo diniego. L'INPS ha dedotto che la crisi rientrasse nel rischio d'impresa derivante dalla monocommittenza e dall'assenza di un fatturato minimo garantito, che la società avrebbe dovuto attivare rimedi contrattuali contro il committente o diversificare la clientela e che l'errore relativo alla sede derivasse dalla compilazione della domanda telematica da parte della stessa impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la CIGO, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, presupponga situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, oppure situazioni temporanee di mercato. Secondo il Collegio, la non imputabilità richiede che l'evento sia estraneo non solo all'imprenditore, ma anche ai soggetti con i quali egli intrattiene rapporti contrattuali, e che non sia riconducibile all'organizzazione o al programma aziendale né agli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale. La mancata individuazione dei siti di smaltimento da parte dell'ATO è stata qualificata come inadempimento o disfunzione organizzativa del committente inserita nella dialettica contrattuale dell'appalto e, quindi, come rischio interno all'organizzazione d'impresa. La società avrebbe dovuto affrontare la criticità mediante i rimedi contrattuali e risarcitori nei confronti del committente, oppure mediante la diversificazione della clientela; la monocommittenza, in assenza di garanzia di un fatturato minimo, comporta un rischio d'impresa non trasferibile sulla collettività tramite la CIGO. L'errore relativo all'indicazione della sede è stato qualificato come mero errore materiale imputabile alla compilazione della domanda da parte della società e, comunque, assorbito dalla mancanza dei presupposti sostanziali per il beneficio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 148/2015

    “Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato”.

    La CIGO richiede che la sospensione o riduzione dell'attività dipenda da un evento transitorio e non imputabile all'impresa o ai dipendenti, oppure da una situazione temporanea di mercato. La non imputabilità esclude gli eventi riconducibili ai rapporti contrattuali dell'impresa, alla sua organizzazione o agli ordinari rischi della gestione imprenditoriale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata respinta, poiché il diniego è stato ritenuto sostanzialmente legittimo quanto alla mancanza dei presupposti per la CIGO.

  • d.m. n. 95442/2016

    È stato richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, ma la decisione è stata fondata principalmente sulla qualificazione dell'evento come rischio contrattuale e d'impresa non idoneo a giustificare la CIGO.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso alla CIGO per eventi transitori e non imputabili, l'evento deve essere estraneo non solo all'imprenditore e ai dipendenti, ma anche ai soggetti con i quali l'impresa intrattiene rapporti contrattuali; non sono sufficienti fatti riconducibili all'inadempimento o alla disfunzione organizzativa di un committente.
  • La non imputabilità richiesta per la CIGO esclude gli eventi riferibili all'organizzazione, al programma aziendale o agli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale, anche quando l'impresa non abbia colpa nell'immediata verificazione della contrazione dell'attività.
  • La riduzione dell'attività causata da un'inadempienza del committente nell'ambito di un rapporto d'appalto costituisce rischio contrattuale interno all'organizzazione dell'impresa e deve essere affrontata mediante i rimedi contrattuali o risarcitori, non mediante la traslazione del costo sulla collettività attraverso la CIGO.
  • La monocommittenza, soprattutto in assenza di una garanzia di fatturato minimo, comporta un rischio d'impresa che non può essere socializzato mediante gli ammortizzatori sociali; l'impresa può essere tenuta a considerare anche la diversificazione della clientela.
  • L'erronea indicazione dell'unità produttiva nel provvedimento amministrativo può integrare un mero errore materiale, non un difetto di istruttoria, quando derivi dalla compilazione della domanda da parte dell'impresa e non incida comunque sulla carenza dei presupposti sostanziali del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

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