Cassazione Penale, Sentenza n. 34582/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 27/10/2022 del Tribunale di L'Aquila che ha confermato il sequestro preventivo dell'autovettura targata AV362FN e la qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 c.p.). Contestano l'errata applicazione dell'art. 321 c.p.p. in tema di "pertinenza" ai fini del sequestro preventivo (sostenendo che il Tribunale ha aderito incondizionatamente al principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione senza valutare concretamente la pertinenzialità dell'autovettura), la mancata considerazione della predominante rilevanza civilistica della questione (servitù di passaggio che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata cancellata e comunque inefficace), e l'erronea ricostruzione fattuale circa chi avrebbe creato l'ostruzione (i ricorrenti sostengono che fossero le controparti a ostacolare per ottenere usucapione). Hanno invocato inoltre inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 240 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il sequestro preventivo dell'autovettura è legittimo in quanto la nozione di "pertinenza" ai fini del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. include anche cose legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. Ha inoltre affermato che per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 c.p.) non è necessario accertare l'inesistenza oggettiva del diritto rivendicato: conta il modo antigiuridico in cui il diritto è stato fatto valere. Nel caso concreto risultava non contestato che gli indagati avevano parcheggiato stabilmente l'autovettura in modo da impedire il passaggio; tale condotta è idonea a configurare la rilevanza penale e giustifica la misura cautelare pure pendendo una controversia civile sulla servitù. È stata esclusa la necessità di esaminare definitivamente la questione civilistica nella fase cautelare. Il ricorso viene quindi respinto e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
La "pertinenza" ai fini del sequestro preventivo comprende non solo le cose direttamente usate per il reato o che ne costituiscono il prodotto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie; per il sequestro finalizzato a evitare la protrazione del reato non è richiesta la prova di un collegamento strutturale come per la confisca
art. 393 cod. pen.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si consuma per il modo antigiuridico di far valere un diritto, indipendentemente dall'effettiva esistenza o insussistenza del diritto invocato
art. 615-bis cod. pen.
L'ordinanza impugnata ha annullato la misura per i fatti qualificati ai sensi di questo articolo (interferenze illecite nella vita privata), limitando la conferma del sequestro all'ambito dell'art. 393
art. 612-bis cod. pen.
Il G.I.P. aveva originariamente contestato anche atti persecutori; la pronuncia di merito si concentra però sulla rilevanza penale della condotta ostacolante e sul sequestro preventivo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti
art. 240 cod. pen.
Articolo richiamato dai ricorrenti per contestare l'interpretazione della legge penale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a inosservanza/erronea applicazione di tale norma
art. 1065 cod. civ.
Richiamato nella parte civilistica dell'argomentazione (criterio del minor aggravio per il fondo servente), ma la questione civilistica è ritenuta non decisiva nella fase cautelare penale
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015 (Plaka)
Citata come precedente per il principio secondo cui la pertinenza ai fini del sequestro preventivo può includere cose legate indirettamente alla fattispecie criminale
Massime di principio
- Ai fini del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. la "pertinenza" può essere anche indiretta: non serve un collegamento strutturale come per la confisca
- Per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) la rilevanza penale si valuta sul modo antigiuridico con cui si esercita il diritto, indipendentemente dall'effettiva esistenza del diritto rivendicato
- La pendenza o l'esistenza di una controversia civilistica (es. servitù di passaggio) non impedisce in astratto l'adozione di misure cautelari penali quando la condotta obiettivamente integri il pericolo di protrazione del reato
- L'uso sistematico di un veicolo per ostruire il passaggio può integrare condotte idonee a giustificare il sequestro preventivo e la rilevanza penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
- Nella fase cautelare il giudice penale valuta principalmente il periculum in mora e il fumus commissi delicti; le questioni di merito civilistiche devono essere risolte in sede civile e non neutralizzano automaticamente la rilevanza penale della condotta
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