Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10544/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47334 presentata in data 28 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 16 settembre 2025; E PER LA CONDANNA della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120

Giustizia amministrativa202603260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 28 ottobre 2025, avente a oggetto il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, quantificato in un termine massimo complessivo di quattro mesi, comprensivo dei trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e dei tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non risultava avere adottato alcun provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il giudice ha rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine massimo di quattro mesi previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza che emergessero elementi contrari o un provvedimento conclusivo. Ha quindi ordinato al Ministero di pronunciarsi espressamente sull'istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine fissato tenendo conto del carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente struttura ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione e consentono al giudice di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, individuata nel Ministero competente in materia di istruzione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Stabilisce il termine di tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; combinato con il comma 2, comporta un termine massimo di quattro mesi quando occorra verificare la completezza e richiedere integrazioni.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e divenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione o abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente è tenuta ad adottare un provvedimento espresso entro i termini previsti dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007.
  • Per accertare il silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione competente.
  • Il termine massimo per concludere il procedimento di riconoscimento è pari a quattro mesi quando occorra considerare sia i trenta giorni previsti per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni, sia i successivi tre mesi per la decisione sul riconoscimento.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere espressamente entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.