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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29700/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una dichiarazione integrativa presentata da una società per l'anno d'imposta 2011, nella quale venivano indicate perdite collegate a impianti fotovoltaici realizzati nel 2011 e si chiedeva, in sostanza, il riconoscimento del regime agevolativo cd. Tremonti Ambiente. A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 l'Ufficio emetteva cartella di pagamento per maggiore IRES dovuta dopo riliquidazione del reddito. La società impugnava la cartella sostenendo: che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento motivato per disconoscere il beneficio; che la dichiarazione integrativa fosse tempestiva ed emendabile; che sussistessero i requisiti per l'agevolazione; che la cartella non potesse fondarsi su un controllo formale per questioni sostanziali; e che la CTR avesse errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio e nel calcolo del quantum detassabile. In cassazione i motivi dedotti riguardavano, tra l'altro, motivazione apparente della sentenza d'appello, violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, illegittimità del ricorso alla procedura ex art. 36-bis, violazione delle norme sull'agevolazione ambientale e degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c. e norme tributarie in tema di prova e quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che la motivazione della CTR non era apparente, che era legittimo l'utilizzo della cartella ex art. 36-bis per il controllo automatizzato anche in relazione alla contestazione dell'agevolazione, e che la CTR non aveva violato l'art. 2697 c.c. poiché il giudizio imponeva al contribuente di provare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa e, comunque, la censura mirava a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e non ha liquidato spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per semplice insufficienza o non condivisibilità del ragionamento.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il veicolo processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione solo apparente o altri vizi strutturali della decisione.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    Richiamato sulla emendabilità della dichiarazione dei redditi; la Corte non accoglie la censura della contribuente e ritiene non decisivo il motivo in presenza dell'autonoma ratio della prova dell'agevolazione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere utilizzata anche in fattispecie connesse al disconoscimento dell'agevolazione, se non vengono svolte valutazioni di merito estranee al controllo automatizzato.

  • art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000

    Norma invocata dalla ricorrente per la disciplina dell'agevolazione ambientale; la sentenza non ne offre un'interpretazione autonoma, limitandosi a esaminare la prova del diritto al beneficio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o l'esito dell'accertamento di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel quinto motivo, ma la Corte non ravvisa omessa pronuncia o ultrapetizione; la censura è ricondotta in realtà al merito della prova.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel percorso argomentativo sulla possibilità di riliquidazione interna e successive dichiarazioni integrative entro i termini di accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; il controllo di legittimità non consente una revisione della sufficienza della motivazione.
  • In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento può essere legittimamente emessa anche in un contesto in cui occorra verificare la spettanza di un'agevolazione, purché l'Ufficio non compia accertamenti propriamente discrezionali incompatibili con la procedura automatizzata.
  • Nel giudizio di impugnazione di una cartella fondata sulle dichiarazioni del contribuente, incombe su quest'ultimo l'onere di allegare e provare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa fiscale, compresa la spettanza del beneficio invocato.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non lo è quando si contesti che la parte onerata non abbia fornito prova sufficiente, poiché tale doglianza attiene alla valutazione del merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione delle risultanze istruttorie e del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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