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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20717/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 27/09/2023 che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 contro il provvedimento del 21/03/2023 che aveva negato la liberazione anticipata per i semestri ricompresi tra il 23/10/2021 e il 23/10/2022. Il rigetto si fondava sul fatto che l'8/03/2022 il detenuto era stato sorpreso in possesso di un telefono cellulare (fatto qualificato come reato ai sensi dell'art. 391-ter c.p.), condotta ritenuta grave e sintomatica di mancata adesione al percorso rieducativo. Il ricorrente ha contestato la motivazione sostenendo che l'episodio fosse unico e isolato e che, nel semestre successivo (23/04-23/10/2022), avesse tenuto un comportamento leale e partecipativo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo osservando che la concessione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. presuppone una condotta non meramente passiva ma concretamente partecipativa al trattamento rieducativo; una violazione grave come il possesso di telefoni in carcere denota mancanza della regolarità di condotta richiesta e può influire negativamente sulla valutazione anche dei semestri antecedenti o successivi. Per questi motivi il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 69-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina il reclamo avverso i provvedimenti dell'autorità di sorveglianza; qui la norma è il riferimento procedurale utilizzato per impugnare il provvedimento di diniego della liberazione anticipata.

  • art. 54 Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Per la concessione della liberazione anticipata è richiesto un giudizio positivo sulla partecipazione al trattamento rieducativo: condotta regolare e partecipativa, valutata in modo globale (con valutazione frazionata per semestri, ma con possibilità che violazioni gravi influenzino semestri contigui).

  • art. 391-ter Codice penale

    Norma richiamata quale fattispecie del reato commesso dal detenuto (possesso/uso di telefoni cellulari in carcere) che costituisce la violazione rilevante ai fini della valutazione della condotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016 (Bastone, Rv. 267245)

    Principio secondo il quale la valutazione semestrale del comportamento del condannato non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sui semestri antecedenti o successivi, se dimostra l'assenza degli effetti rieducativi.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata richiede condotte attive e partecipative; la mera osservanza formale delle regole non è sufficiente.
  • Una singola violazione ritenuta grave (es. possesso di telefoni cellulari in carcere) può compromettere il requisito della regolarità della condotta e influenzare la valutazione anche dei semestri diversi da quello in cui è avvenuta la violazione.
  • La valutazione è complessiva ma può essere frazionata per semestri; tuttavia violazioni sintomatiche dell'assenza di rieducazione incidono sulla concessione del beneficio.
  • In situazioni analoghe è utile documentare in modo continuativo comportamenti concreti di partecipazione al trattamento (colloqui, attività, correttezza nei rapporti) e provare l'eccezionalità o l'estraneità rispetto a fatti contestati (es. prove che dimostrino che il telefono era di altro detenuto).
  • Sanzioni disciplinari, denunzie o reati commessi durante la detenzione sono elementi fortemente negativi nella valutazione per la liberazione anticipata.

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