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Sentenza

Sentenza n. 5917/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, del diniego di rinnovo del porto d’armi uso caccia.

Giustizia amministrativa202304431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, preceduto dal preavviso di rigetto, deducendo violazione degli artt. 11, 39 e 43, comma 2, TULPS, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, insussistenza dei presupposti, illogicità e irrazionalità. Ha contestato che l’amministrazione non avesse spiegato perché il deferimento del 1994 per furto e danneggiamento e l’arresto del 2018, seguito da un procedimento penale per reati anche in materia di armi ed esplosivi e associazione mafiosa, indicassero inaffidabilità e rischio di abuso, sottolineando che nessuno dei procedimenti si era concluso con condanna. Ha inoltre sostenuto di avere ottenuto rinnovi del titolo sin dal 1995.

La decisione

Il ricorso è respinto. La censura procedimentale è infondata: l’amministrazione ha dato conto delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e non era tenuta a confutarle singolarmente, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente adeguata; il ricorrente, inoltre, non ha esercitato l’accesso agli atti dopo essere stato invitato a farlo. Il TAR ha accertato che la licenza era stata rilasciata l’8 novembre 1995, era scaduta il 7 novembre 2001 e non risultava mai rinnovata. Nel merito, ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale di inaffidabilità fondato sui fatti del 2018 e sul procedimento penale pendente per gravi reati, compresi quelli in materia di armi ed esplosivi. La mancata convalida dell’arresto riguarda i presupposti della misura restrittiva e non incide sulla valutazione amministrativa; neppure è necessaria una sentenza penale di condanna, poiché la prognosi preventiva di affidabilità può fondarsi su elementi oggettivi e convergenti secondo un criterio probabilistico, senza raggiungere lo standard probatorio penale. La priorità della sicurezza e dell’incolumità pubblica giustifica la valutazione negativa, tanto più trattandosi di un titolo destinato ad attività di caccia. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.

    Le disposizioni in materia di licenze di porto d’armi attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza una valutazione discrezionale sull’affidabilità del richiedente, orientata alla tutela prioritaria della sicurezza pubblica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Secondo consolidato indirizzo (Consiglio di Stato, sez. III, n. 45/2022), la partecipazione al procedimento è garantita attraverso la comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle controdeduzioni dell'interessato, senza che gravi sull'amministrazione alcun obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso”.

    L’obbligo partecipativo è assolto con la comunicazione dei motivi ostativi e l’esame delle osservazioni; non è necessaria una risposta analitica a ciascuna deduzione se la motivazione complessiva dell’atto è logica e giustificativa.

  • art. 699 c.p.

    La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi [sancito dall’articolo 699 del codice penale], che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse»

    Il porto d’armi costituisce una deroga al divieto generale e può essere consentito solo a chi offra garanzie particolarmente rigorose di uso corretto delle armi.

  • artt. 416-bis, 110, 629 e 423 c.p.; artt. 10, 12 e 14 l. 497/1974

    Essere destinatario di un procedimento penale - peraltro in materia di armi ed esplosivi, di competenza della Procura Distrettuale Antimafia - ancorché non ancora concluso, supporta adeguatamente il giudizio di pericolosità nei confronti dell’interessato.

    Ai fini della prognosi amministrativa di affidabilità, la pendenza di un procedimento per reati gravi, inclusi quelli in materia di armi ed esplosivi, può essere valorizzata anche in assenza di una condanna definitiva.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo del porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo assoluto: l’autorità di pubblica sicurezza deve formulare una prognosi di affidabilità del richiedente, attribuendo prevalenza alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.
  • La prognosi sul rischio di abuso delle armi ha natura preventiva e probabilistica: può fondarsi su elementi oggettivi e convergenti assistiti da un attendibile grado di verosimiglianza, senza richiedere la prova oltre ogni ragionevole dubbio propria dell’accertamento della responsabilità penale.
  • La pendenza di un procedimento penale per fatti gravi, anche in materia di armi ed esplosivi, può sostenere il giudizio amministrativo di inaffidabilità anche se il procedimento non è concluso con condanna; la mancata convalida dell’arresto non è di per sé decisiva, perché attiene ai presupposti della misura restrittiva.
  • Nel procedimento avviato con preavviso di rigetto, la partecipazione è garantita dalla comunicazione dei motivi ostativi e dall’esame delle osservazioni; l’amministrazione non deve confutare separatamente ogni deduzione se la motivazione complessiva del provvedimento è logica e adeguata.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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