Cassazione Penale, Sentenza n. 17600/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di calunnia a lei imputato, aveva confermato le statuizioni civili e condannato la stessa al rimborso delle spese. Nel ricorso si deducevano vizi di motivazione e violazioni di legge relativi alla configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo della calunnia, al difetto del nesso causale tra presunte condotte degli ufficiali giudiziari e il vantaggio attribuito, nonché la rilevanza e il computo dei termini di prescrizione e la illegittimità delle provvisionali accordate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il delitto di calunnia ascritto alla Laudisio risultava estinto per prescrizione con decorrenza anteriore alla sentenza di primo grado (termine di prescrizione decaduto il 16/08/2019, prima della sentenza dell'11/09/2019). Ha precisato che il rinvio disposto per acquisizione delle prove non sospende il corso della prescrizione e che, se la causa estintiva del reato era anteriore alla sentenza di primo grado, il giudice d'appello non poteva mantenere le statuizioni civili. Inoltre la Corte ha affermato, in via interpretativa generale, che la calunnia non è configurabile quando l'accusa riguarda un reato manifestamente estinto per prescrizione e ciò risulti immediatamente evidente senza necessità di ulteriori accertamenti (nel caso concreto i fatti risalivano a 17 anni prima). In conseguenza di ciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con riguardo alla condanna al pagamento delle statuizioni civili, ritenendo che non può configurarsi il delitto di calunnia ascrittole.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Definisce il delitto di calunnia: consiste nella denuncia o istanza all'autorità diretta a far ritenere responsabile di un reato persona che si sa innocente. La Corte interpreta la norma come reato di pericolo richiedente la potenzialità della notizia di reato di poter determinare l'avvio di indagini o procedimento. Se la notizia è manifestamente inidonea ad avviare qualsiasi attività (es. perché il reato è palesemente estinto per prescrizione), la calunnia non si configura.
art. 304, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le cause di rinvio per esigenze di acquisizione della prova. La Corte chiarisce che i rinvii disposti per acquisizione di prova non determinano la sospensione del termine di prescrizione.
artt. 538 e 539 cod. proc. pen.
Disposizioni sul regime delle decisioni d'appello in materia di estinzione del reato e sugli effetti civili. La Corte richiama che, se la causa estintiva del reato è anteriore alla sentenza di primo grado, il giudice di appello non può legittimamente statuire sulle domande civili contenute in quella sentenza.
art. 578 cod. proc. pen.
Prevede la conservazione della cognizione sugli interessi civili da parte del giudice dell'impugnazione quando la sentenza di condanna del primo grado venga abrogata per prescrizione sopravvenuta. La Corte sottolinea che l'art. 578 presuppone una precedente valida pronuncia di condanna in primo grado: non opera se la causa estintiva era anteriore alla sentenza di primo grado.
art. 538, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna. La Corte ne trae conseguenza che il giudice dell'impugnazione non può mantenere provvedimenti civili se la sentenza di primo grado non poteva validamente pronunciarli per causa estintiva anteriore.
Massime di principio
- La calunnia richiede che la falsa incolpazione sia idonea, alla luce degli elementi disponibili al momento della ricezione, a rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale; se tale idoneità manca perché il reato è manifestamente e immediatamente estinto per prescrizione, la calunnia non sussiste.
- La prescrizione va calcolata con attenzione alle cause di sospensione e interruzione: i rinvii disposti per acquisizione di prova non sospendono la prescrizione, perciò occorre verificare i verbali e la natura del rinvio quando si computano i termini.
- Se la causa estintiva del reato è anteriore alla sentenza di primo grado, le statuizioni civili contenute in quella sentenza devono essere revocate: il giudice d'appello non può conservare effetti civili che il giudice di primo grado non poteva validamente pronunciare.
- Nelle ipotesi in cui l'infondatezza o l'improcedibilità dell'accusa emerga in modo manifesto (es. prescrizione palese, mancanza di querela per reato procedibile a querela), l'azione non è idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma sulla calunnia e pertanto non integra il reato.
- La valutazione sulla configurabilità della calunnia deve essere compiuta ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento della denuncia: non può dipendere dall'effettiva iniziativa del Pubblico Ministero o dall'andamento successivo del procedimento.
- In caso di dubbi sul computo dei termini o sulla natura dei rinvii, conservare e produrre i verbali d'udienza è cruciale, poiché dichiarazioni formali del giudice sulla sospensione possono risultare inesatte e non incidere sul decorso della prescrizione.
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